Barrafranca. COVID-19. Nuovo DPCM, la regione chiude le superiori, l’avviso del sindaco

Barrafranca. COVID-19. Nuovo DPCM, la regione chiude le superiori, l’avviso del sindaco

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Barrafranca. Il sindaco Fabio Accardi, oltre alla consueta diretta su facebook, racchiude in un avviso pubblico le disposizioni nazionali e regionali in 17 punti. – Ravvisato che nella Nostra Comunità allo stato attuale la situazione epidemiologica della diffusione del coronavirus è sotto controllo -scrive il sindaco – si invita la cittadinanza a rispettare i punti in elenco – certo della Vostra collaborazione fondamentale per gestire al meglio la fase di prevenzione – conclude – Vi ringrazia per il senso di responsabilità che saprete manifestare nell’interesse della Comunità tutta.
Una ulteriore stretta, dunque, che penalizza le attività cosiddette di svago e in modo discutibile dichiarate superflue come palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, che hanno permesso a molti operatori del settore di condurre una vita dignitosa..
Il presidente Musumeci chiude le attività didattiche nelle scuole superiori si riprende con la didattica a distanza con tutte le conseguenze del caso.
Ed ecco i punti oggetto del documento di avviso alla cittadinanza che potete scaricare.

Avviso alla cittadinanza

  1. E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto;
  2. E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  3. E’ fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi, ai sensi dell’art.1 comma 4 del DPCM 24 ottobre 2020 – efficace fino al 24 novembre 2020;
  4. E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigente, ai sensi dell’art.1 comma 5 del DPCM 24 ottobre 2020 – efficace fino al 24 novembre 2020;
  5. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, ecc., ai sensi dell’art.1 comma 9/f del DPCM 24 ottobre 2020 – efficace fino al 24 novembre 2020;
  6. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siiano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, ai sensi dell’art.1 comma 9/i del DPCM 24 ottobre 2020 – efficace fino al 24 novembre 2020;
  7. Sono sospeso le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, ai sensi dell’art.1 comma 9/l del DPCM 24 ottobre 2020 – efficace fino al 24 novembre 2020;
  1. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto, ai sensi dell’art.1 comma 9/m del DPCM 24 ottobre 2020 – efficace fino al 24 novembre 2020;
  2. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità, ai sensi dell’art.1 comma 9/n del DPCM 24 ottobre 2020 – efficace fino al 24 novembre 2020;
  3. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7, ai sensi dell’art.1 comma 9/q del DPCM 24 ottobre 2020 – efficace fino al 24 novembre 2020;
  4. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; […] resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24.00 la
    ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, ai sensi dell’art.1 comma 9/ee del DPCM 24 ottobre 2020 – efficace fino al 24 novembre 2020;
  5. Nel rispetto delle misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento de”infezione da Covid-19 […] per il servizio di trasporto pubblico locale di linee urbane ed extraurbane su gomma è consentita l’occupazione del 50% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato. Ai sensi dell’art. 1 comma 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020 – efficace fino al 13 novembre 2020;
  6. Nel territorio della Regione Siciliana, dal 26 ottobre2020, sono sospese le attività didattiche in presenza degli istituti scolastici secondari di secondo grado e paritetici. Le competenti Istituzioni determinano, […] le modalità di espletamento delle attività didattiche a distanza, Ai sensi dell’art. 2 comma 1 e 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020 – efficace fino al 13 novembre 2020;
  7. Su tutto il territorio della Regione Siciliana, […] dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, ad eccezione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’urgenza, per motivi di salute, ovvero per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza,
    Ai sensi dell’art. 3 comma 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020 – efficace fino al 13 novembre 2020;
  8. Nelle giornate domenicali, l’attività di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, compresi i centri commerciali e gli outlet, è consentita fino alle ore 14.00 […] ai sensi dell’art. 7 comma 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020 – efficace fino al 13 novembre 2020;
  9. Tutti i Cittadini, in caso di sintomatologia influenzale, a non recarsi nello studio medico, in guardi medica o al Pronto Soccorso ma contattare esclusivamente telefonicamente il Medico di base che sarà in grado di fare una rapida valutazione necessaria all’avvio delle opportune misure da intraprendere a tutela della salute individuale
    e collettiva, si potrà contattare, inoltre, i numeri telefonici dedicati 112 – 1500;
  10. Tutti i Cittadini ad evitare, nei limiti del possibile, l’aggregazioni e il contatto ravvicinato tra persone (strette di mano, baci, ecc.) e di seguire il decalogo predisposto dal Ministero della Salute per la prevenzione da CORONAVIRUS;

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