BARRAFRANCA. Consiglio Comunale ordinario convocato con determina N° 2 del 07/02/2020 dal Presidente del Consiglio Comunale  Giovanni Di Dio

BARRAFRANCA. Consiglio Comunale ordinario convocato con determina N° 2 del 07/02/2020 dal Presidente del Consiglio Comunale  Giovanni Di Dio

- in Barrafranca

 BARRAFRANCA. Questo l’ordine del giorno approvato durante i lavori d’aula: “Problematiche inerenti gli operatori dei Cantieri di Servizio (ex Rmi). Il Consiglio Comunale di Barrafranca;
Visto il mancato percepimento della mensilità di emolumenti da parte degli operatori dei cantieri servizio relativa al mese di dicembre 2019; Avendo constatato che con  nota prot. 5615 del 30/01/2020 l’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali e del Lavoro, a firma del dott. Antonio Grasso, dirigente del servizio I (coordinamento Attività del Collocamento Obbligatorio – politiche precariato) si comunica che essendo stato autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno 2020 e che, in conseguenza di ciò, i comuni interessati ai Cantieri di Servizi riservati ai soggetti fruitori del Reddito Minimo di Inserimento possono procedere alle procedure di loro competenza;
Considerata la nota prot. N. 5005 del 28/01/2020, a firma della dott.ssa Francesca Garoffolo, dirigente generale del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle attività formative dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con la quale si affronta la problematica della coerenza tra la fruizione del RdC e la partecipazione ad attività socialmente utili normate dalla Regione che si sostanziano nei bacini del personale ASU, del personale RMI e dal bacino dei PIP. In tale nota si riporta quanto segue per i beneficiari del RMI “la problematica merita una più specifica valutazione stante le condizioni richieste per la fruizione del detto beneficio correlate alla garanzia della cosiddetta “soglia di povertà”. Continua la nota “si ritiene che la legge sul RdC ha introdotto nuove condizioni per definire l’accesso alla fruizione del sostegno economico determinando pertanto una nuova indicazione della soglia di reddito minimo da riconoscere certamente  più favorevole di quella prevista per il RMI. Quale misura di contrasto alla povertà risulta, pertanto, più favorevole quella prevista dall’istituto del RdC”. Si continua ancora nella nota “dal conseguimento di una misura più favorevole (quella del RdC) si ritiene che scaturisca la fuoriscita dalla fruizione della misura meno favorevole data dal RMI”.
La nota 5005 del 28/01/2020 aggiunge poi che “i soggetti che rientrano nella fattispecie che precede rispondono, pertanto, per tutto il periodo di vigenza della misura transitoria del RdC, nelle regole che disciplinano la fruizione del detto beneficio tra cui, in particolare, la necessità che siano attivate delle misure di politica attiva. Orbene, i Comuni nel sospendere la erogazione del sussidio a valere sulle risorse del bilancio regionale (stante la fruizione di una misura più favorevole), proseguono nella utilizzazione dei detti soggetti all’interno dei cantieri servizi, quale misura di politica attiva di riequilibrio del beneficio economico erogato dall’INPS. Si ritiene opportuno che ad inizio dell’anno finanziario 2020 i Comuni nel redigere l’elenco dei soggetti rientranti nel RMI e nel predisporre i progetti per la richiesta del finanziamento regionale, operino una valutazione preliminare sui nominativi che non graveranno sui finanziamenti regionali richiesti (in quanto beneficiari del RdC in misura superiore alle spettanze del RMI) ma che comunque fanno parte dei cantieri in cui saranno utilizzati quale attività socialmente utile correlata all’essere destinatari di un sostegno economico di contrasto alla povertà”.
Visti i principi ispiratori della norme  che introdussero il reddito minimo di inserimento (D. Lgs. 18 giugno 1998 N. 237 e art. 59, commi 47 e 49 della L. 23/12/1997 n. 449) che individuarono in pratica uno strumento integrato di sostegno al reddito di ultima istanza, ovvero una misura di assistenza attiva sperimentale, che prevedeva un’integrazione al reddito per le persone che, per qualunque ragione, si trovavano al di sotto della soglia di povertà, attivando un progetto di reinserimento sociale incentrato soprattutto sulla formazione e individuando, seppur in maniera sperimentale, una “misura di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli”.  Il Reddito Minimo di Inserimento introdotto dunque nel nostro Paese in forma sperimentale dalla Finanziaria del 1998 aveva lo scopo di verificare le condizioni di fattibilità finanziaria ed organizzativa di un istituto – peraltro presente in varie forme in tutti i paesi europei, eccettuata la Grecia – in un paese come l’Italia caratterizzato da forti differenze territoriali e da altrettanto forti concentrazioni territoriali della povertà. La Legge Finanziaria del 1998, ed il successivo decreto legislativo N° 237 del 18 giugno 1998 avviarono la sperimentazione in 39 Comuni diffusi su tutto il territorio nazionale. I comuni vennero individuati sulla base di un’indicazione dell’ISTAT coerente con gli indicatori generali di disagio e povertà.
Visto altresì l’art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 (come modificato e integrato dall’art. 23, commi 1 e 2, della L.R. 19/2005) che previde l’istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore dei comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d’inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento era cessato alla data di approvazione legge N. 5/2005 medesima. Tale legge sanciva che: “per cantiere di servizio si intende un programma di lavoro temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l’organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata”. Essa prevedeva altresì che gli interventi previsti dalla stessa legge fossero rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d’inserimento alla data di entrata in vigore della medesima legge 5/2005.

Per quanto sopra Il Consiglio Comunale impegna il sindaco e l’amministrazione comunale: A individuare e destinare delle risorse finanziarie del nostro Ente, facendosi erogare le somme da parte della Regione e/o nella forma dell’anticipazione di cassa, al fine di corrispondere la/e mensilità delle spettanze ancora dovuta agli operatori dei cantieri servizio di Barrafranca; A dare disposizioni agli Uffici comunali in modo che si proceda alla predisposizione ed al rilascio agli operatori RMI di una attestazione delle somme percepite (CU). mIl Consiglio Comunale di Barrafranca, rifacendosi ai principi ispiratori delle leggi sopra richiamate e per dare una concreta risposta alla richieste degli operatori dei cantieri servizio,
richiede con forza al Presidente della Regione Sicilia, all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro, ai capigruppo delle forze politiche presenti all’A.R.S. di individuare ogni strumento, anche legislativo, utile a ottenere un riconoscimento al lavoro  effettuato in questi lunghi anni dagli operatori dei cantieri servizio (ex r.m.i.) che tenga conto dei principi per i quali è nata la legge istitutiva del reddito minimo di inserimento, prima, e quella dei cantieri di servizio, poi, ovvero: l’inserimento nell’ambito lavorativo, un sostegno al reddito ed al reinserimento sociale, oltre ad una misura di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale; di riconoscere le professionalità sviluppate (se è possibile anche con una graduatoria di merito) in modo da valorizzare e tenere in considerazione le importanti  esperienze lavorative effettuate dalle unità lavorative del bacino ex r.m.i. di Barrafranca nello svolgimento, ormai da tanti anni, di vari ed essenziali servizi per il Comune stesso; di risolvere il prima possibile il problema dell’alternatività fra Rdc e RMI posto dalla nota n. 5005 del 28/01/2020 del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle attività formative dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in modo da evitare, tra l’altro, che si possa pervenire ad una fuoriuscita dal bacino RMI senza che vi sia la certezza di poter avere una misura di sostegno al reddito e senza che vi sia il riconoscimento giuridico ed economico previsto di recente in caso di fuoriuscita. Il Consiglio comunale di Barrafranca approva all’unanimità nella seduta del 12/02/2020”. GAETANO MILINO

 

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