Consiglieri comunali reputano grave il comportamento di assessore ai lavori pubblici e invitano il sindaco a revocare l’incarico.

Consiglieri comunali reputano grave il comportamento di assessore ai lavori pubblici e invitano il sindaco a revocare l’incarico.

- in Consigli Comunali, Politica

Dieci consiglieri comunali hanno presentato diverse mozioni tra cui quella relativa ad un comportamento grave da parte di un assessore comunale, Calogero Pistone.  Il motivo i lavori relativi ad una strada di Viale Generale dalla Chiesa che fa ad angolo con via Libertà. I consiglieri impegnano il sindaco in caso di mancate dimissioni entro giorni cinque dall’ approvazione della presente mozione, a revocare l’incarico assessoriale conferito all’assessore.

I firmatari sono i consiglieri Giuseppe Vetriolo, Salvatore Puzzo 55, Giuseppe Lo Monaco, Giovanni Patti, Salvatore Bevilacqua, Salvatore Spataro, Angelo Ferrigno, Giuseppe Ferrigno, Salvatore Puzzo 58 e Giovanni Di Dio.

Questo il corpo della Mozione inviata al Presidente del consiglio, Calogero Zuccalà:

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO

– che con interrogazione prot. n. 4560 del 07.04.2014 gli odierni consiglieri comunali, dopo avere evidenziato che “la seconda parte del tratto di strada di viale Gen. Dalla Chiesa che si collega con la via Libertà si trova in pessime condizioni, essendo priva delle necessarie e basilari opere (marciapiedi in entrambi i lati e manto in conglomerato bituminoso). Difatti, dopo essere stata ricoperta da uno strato di tout venant (misto di cava) e di marciapiedi solo da un lato, la stessa, non solo non è stata più completata, ma è rimasta abbandonata a se stessa, tant’è che in essa sono presenti anche molte buche, invero assai insidiose”, chiedevano al Sindaco di “sapere quali sono i motivi per cui il tratto di strada di cui in premessa non è stato ultimato e completato con la realizzazione dei marciapiedi in entrambi i lati e con il conglomerato bituminoso sul manto stradale” e di conoscere “le azioni ed i provvedimenti che l’Amministrazione Comunale intende intraprendere ed adottare al fine di realizzare le opere nel predetto tratto di strada, onde consentire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza ed evitare così che dei danni possa essere chiamato a rispondere il Comune di Barrafranca”;

– che con nota prot. n. 1167 del 23.4.2014 il Responsabile dell’U.P., dott. S. E. Diliberto, comunicava all’allora Assessore Bonfirraro, che ne aveva fatto richiesta, che “il tratto di strada in questione, ricade all’interno del piano di lottizzazione “Collotta;

che le opere di urbanizzazione primaria sono a carico dei lottizzanti;

agli atti d’ufficio non si riscontrano verbali di consegna delle suddette opere che, peraltro, non essendo ancora complete, devono essere ultimate dai lottizzanti medesimi…..”;

– che con nota del 16.5.2014 a firma del responsabile del IV Settore, geom. Giuseppe Zuccalà, veniva comunicato all’allora Assessore Bonfirraro che la lottizzazione “Ingala Simonte” risultava realizzata, che la relativa convenzione era stata stipulata in data 27.5.2005 e che “dalla documentazione allegata al progetto nono sono state previste opere di urbanizzazione della strada in questione in quanto strada di piano del P.d.F. vigente e tra l’altro prevista in un progetto commissionato dall’Amministrazione”. In detta nota sempre il responsabile del IV Settore asseriva che addirittura i lottizzanti avrebbero realizzato opere di urbanizzazione primaria “in sovrappiù rispetto a quelle approvate in progetto originario” e segnatamente: rete fognate su tutto il tratto di strada sino all’allaccio con la rete esistente della lottizzazione Gurretta, realizzazione di marciapiedi dal lato di affaccio dei lotti, realizzazione della rete pubblica di illuminazione con la posa in opera di pali di illuminazione e stesura di rosticcio di cava. Tale nota conclude, affermando che “per la definizione del procedimento la pubblica Amministrazione dovrà invitare i lottizzanti per la cessione delle Aree”;

– che alla suddetta interrogazione ha dato risposta scritta l’Assessore ai LL.PP., dott. Calogero Pistone, con nota prot. n.2323 del 31.7.21014, letta nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 9.2.2015 (cfr. deliberazione C.C. n. 8 del 9.2.2015). In detta nota l’Assessore Pistone, all’epoca dei fatti direttore dei lavori della parte privata, ha riassunto i fatti in maniera confusionaria, contraddittoria, dando una risposta non rispondete all’interesse pubblico, tant’è che in quella seduta il consigliere comunale interrogante si è dichiarato insoddisfatto della risposta ricevuta, stigmatizzando l’atteggiamento dell’Assessore Pistone per il doppio ruolo avuto nella vicenda in esame.

CONSIDERATO

– che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. a e b), della L.R. 27.12.1978 n. 71 e dell’art. 28, co. 5 nn. 1 e 2, della L. 17.8.1942, n. 1150, gli oneri per le opere di urbanizzazione primaria (strade, etc) e secondaria sono a totale carico dei proprietari lottizzanti, che hanno l’obbligo di realizzarle ed ultimarle entro dieci anni e prima della cessione delle relative aree al Comune e realizzazione di ogni intervento edilizio sui singoli lotti;

– che, contrariamente a quanto asserito dal responsabile del IV Settore nella nota del 16.5.2014 e dall’Assessore Pistone nella nota prot. n. 2323 del 31.7.2014, l’art. 3 della convenzione di lottizzazione rep. n. 1379 del 27.5.2005, in ossequio dalle menzionate norme, prevede espressamente che “I lottizzanti……….si obbligano per loro e per loro aventi diritto a qualsiasi titolo, a realizzare a proprie spese…….le seguenti opere di urbanizzazione primaria:

a)- Sedi Stradali e parcheggi:                             mq. 1030”;

– che detta disciplina normativa e contrattuale è inderogabile e costituisce un requisito di legittimità e di efficacia del piano di lottizzazione;

– che, contrariamente a quanto asserito dal responsabile del IV Settore nella nota del 16.5.2014 e dall’Assessore Pistone nella nota prot. n. 2323 del 31.7.2014, non esiste nel nostro ordinamento giuridico alcuna norma che consenta ai lottizzanti, in caso di coincidenza di una strada di lottizzazione con una strada di piano, di non procedere alla realizzazione della relativa strada, che costituisce un’opera di urbanizzazione primaria che deve essere realizzata inderogabilmente dai medesimi e non dal Comune, pena, in caso contrario, l’illegittimità del relativo piano di lottizzazione e l’evidente danno erariale a carico dei responsabili che accettano la consegna di opere di urbanizzazione primaria non ultimate e non realizzate dai lottizzanti;

– che sia l’Assessore ai LL.PP. ed il responsabile del IV Settore dimenticano che il primo tratto di detta strada che parte da via Libertà è stato regolarmente realizzato dai proprietari della lottizzazione Di Dio in ragione di quanto sopra detto circa l’onere di sopportare i costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;

– che, contrariamente a quanto asserito dal responsabile del IV Settore nella nota del 16.5.2014 e dall’Assessore Pistone nella nota prot. n. 2323 del 31.7.2014, la c.d. strada di piano in questione, ricadente all’interno della lottizzazione Collotta-Ingala, non solo non è mai stata espropriata dal Comune, mai il relativo vincolo preordinato all’espoprio è decaduto, per decorrenza del termine decennale allora vigente, nell’anno 1991;

– che, contrariamente a quanto asserito dal responsabile del IV Settore nella nota del 16.5.2014 e dall’Assessore Pistone nella nota prot. n. 2323 del 31.7.2014, agli allegati di cui alle lettere “M” ed “N” della convenzione sono riportati i profili longitudinali e trasversale della strada in questione;

– che, contrariamente al vero, dal verbale di consegna e di presa in carico delle opere ultimate del 04.05.2011, citato dall’Assessore Pistone nella nota prot. n. 2323 del 31.7.2014, risulta che non è stata ultimata la strada della lottizzazione che occupa una superficie di mq. 945, larga mt. 8,00, di cui mt. 6 per carreggiata e mt. 1 per parte per marciapiede: sullo strato di tout-venant di cava di cui si compone il manto stradale non è stato, infatti, steso dai lottizzanti, com’era loro obbligo, uno strato di conglomerato bituminoso a caldo (strato di base), uno strato di collegamento ed uno di usura;

– che, contrariamente al vero, dal verbale di consegna e di presa in carico delle opere ultimate del 04.05.2011, risulta che i marciapiedi sono stati realizzati dai lottizzanti solo sul lato della strada che confina con la lottizzazione Collotta-Ingala e non anche sul lato opposto;

– che, contrariamente al vero, dal verbale di consegna e di presa in carico delle opere ultimate del 04.05.2011 risulta che i lottizzanti non hanno realizzato ed ultimato le aree destinate a verde attrezzate: i lottizzanti hanno omesso, infatti, di collocare ed di mettere a dimore le piante ornamentali e le opere di sedili in ferro o ghisa, così come previsto dal computo metrico estimativo;

– che, pertanto, il verbale di consegna e di presa in carico delle opere ultimate del 04.05.2011 è palesemente illecito sotto ogni profilo (penale, civile ed amministrativo) dal momento che sono state prese in carico dal Comune di Barrafranca opere di urbanizzazione non ultimate e realizzate dai lottizzanti per come previsto dagli artt. 14, comma 4, lett. a e b), della L.R. 27.12.1978 n. 71 e art. 28, co. 5 nn. 1 e 2, della L. 17.8.1942, n. 1150, nonché dall’art. 3 della convenzione di lottizzazione del 27.5.2005;

– che in conseguenza dell’illecita consegna e presa in carico delle suddette opere di urbanizzazione primaria il Comune di Barrafranca ha subìto un danno di circa 60.000,00 euro pari all’onere economico che sarà costretto a sborsare per il completamento di dette opere, onere che dovrà essere sopportato dai responsabili di tale illecito;

– che appare certamente da biasimare il comportamento dell’Assessore ai LL.PP., dott. Calogero Pistone, che non si è minimamente dimostrato all’altezza dell’incarico affidatogli dal Sindaco e che la permanenza dello stesso nel predetto incarico, oltre che foriera di danni per il nostro Ente, è incompatibile con i principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., per le ragioni evidenziate in premessa.

Per quanto sopra, gli odierni consiglieri comunali

PROPONGONO AL CONSIGLIO COMUNALE DI BARRAFRANCA

– di CENSURARE E BIASIMARE IL GRAVE COMPORTAMENTO DELL’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI,  DOTT. CALOGERO PISTONE, e, per l’effetto, di SFIDUCIARE LO STESSO ASSESSORE AI LL.PP., ritenendolo non compatibile e non idoneo con la carica che ricopre;

– di IMPEGNARE IL SINDACO, in caso di mancate dimissioni entro giorni cinque dall’approvazione della presente mozione, a revocare l’incarico assessoriale conferito al dott. Calogero Pistone;

– di IMPEGNARE IL SINDACO, PER IL TRAMITE DEL SEGRETARIO GENERALE DELL’ENTE, A VOLER TRASMETTERE LA PRESENTE MOZIONE E TUTTI GLI ATTI IVI INDICATI. MUNITA DI APPOSITA RELAZIONE DELLO STESSO SEGRETARIO GENERALE, ALLA PROCURA PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLE CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA AFFINCHE’ ACCERTINO SE DAI FATTI SOPRA INDICATI DERIVINO DANNI ERARIALI A CARICO DEL COMUNE DI BARRAFRANCA, INDIVIDUANDO E PUNENDO I RESPONSABILI.

 

 

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