PIETRAPERZIA. Ordinanza del sindaco Salvuccio Messina per la pulizia da fango e ramaglie. Per i contravventori sanzione di 173,00 €. La sanzione ridotta del 30 % – € 121,10 – se pagata entro 5 giorni ore diurne 

PIETRAPERZIA. Ordinanza del sindaco Salvuccio Messina per la pulizia da fango e ramaglie. Per i contravventori sanzione di 173,00 €. La sanzione ridotta del 30 % – € 121,10 – se pagata entro 5 giorni ore diurne 

- in Pietraperzia

Riguarda la pulizia dal fango, dai detriti e dalle fronde degli alberi che dai terreni invadono la sede stradale. La rimozione di tale materiale per evitare pericoli e difficoltà nella circolazione stradale. Il provvedimento del sindaco di Pietraperzia “preso atto che lungo i margini delle strade statali, provinciali, comunali e vicinali è stata accertata la presenza di alberi ad alto fusto e/o siepi a ridosso del ciglio stradale a distanza inferiore a quella stabilita dagli articoli 892 e 893 del Codici Civile e/o con ramificazioni aggettanti sulle sedi stradali”. “In particolare – si legge nella stessa ordinanza – nel periodo invernale come anche nel corso dei temporali estivi allorquando le piogge fanno sì che dai terreni a monte delle sottostanti sedi stradali, il fango (vista la natura argillosa del nostro territorio) invade le sedi stradali provocando pericolo per la circolazione stradale e il precario passaggio”. Il sindaco Salvuccio Messina scrive ancora: “Ogni anno si ripresenta puntualmente il problema delle siepi e delle fronde degli alberi che debordano dalle proprietà private invadendo la viabilità pubblica o assoggettate all’uso pubblico e che tali situazioni possono costituire elemento di ostruzione alla mobilità veicolare, pedonale e ciclabile”. “La vegetazione presente – fa notare ancora il sindaco Salvuccio Messina – su aree adiacenti al tessuto viario urbano ed extraurbano costituisce fonte di disagio e pericolo per la pubblica incolumità derivanti dai rischi di caduta e/o d’incendio, soprattutto di alberi di alto fusto”. E precisa ancora: “L’articolo 893 del Codice Civile dispone che anche per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano dal ciglio delle strade le stesse distanze previste per i confini dettate dall’articolo 892 e, precisamente, di tre metri per gli alberi di altro fusto, un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto e di mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo”. Il sindaco Salvuccio Messina richiama poi altre disposizioni normative ed ordina “A tutti i proprietari o, comunque, detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili prospicienti il sedime viario delle strade pubbliche , ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta di alberi e d’incendio nonché all’invasione da fango delle sedi stradali provvedendo, anche periodicamente ed ogni qualvolta si verifichi una delle condizioni riportate successivamente, ad eseguire quanto di seguito indicato:

  1. Di procedere al taglio e alla rimozione dei rami caduti, ossia pericolanti o, comunque, aggettanti che protendono sulle sedi viarie pubbliche o che, comunque, possono generare situazioni di pericolo.
  • Di procedere al taglio di alberi, piante e siepi nelle aree private prospicienti o aggettanti sulle sedi viarie pubbliche che possono, in caso di caduta, interferire con la circolazione veicolare, pedonale e ciclabile con conseguente pericolo per la pubblica incolumità.
  • Di procedere alla pulizia della sede stradale dal materiale fangoso o di detriti in genere che hanno invaso la sede stradale o procedere alla recinzione dei terreni in modo tale da evitare che il materiale in parola scenda sulla strada.

Nel caso in cui fango, detriti, alberi o ramaglie di qualsiasi genere cadono o protendono le proprie fronde sulla sede viaria pubblica e, comunque, ogni qualvolta si verifichi una interferenza con la circolazione di mezzi e persone, per qualsiasi causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile, oltre che essere considerati, a tutti gli effetti di legge, civilmente e penalmente responsabili dei danni a persone e cose. Gli interventi in questione devono essere eseguiti entro il prossimo 30 settembre. Il sindaco Salvuccio Messina ricorda che “sono fatte le disposizioni normative vigenti circa l’ottenimento della prescritta autorizzazione per gli eventuali interventi di abbattimento e/o potatura di specie arboree sottoposte a tutela. Il primo cittadino di Pietraperzia avverte che, “scaduti i termini, il Comune di Pietraperzia, tramite il Comando di Polizia Locale, verificherà e valuterà le singole situazioni avverse, le eventuali condizioni di pericolosità e, nel caso di accertata necessità, agli interessati che non hanno proceduto autonomamente al rispetto delle prescrizioni, saranno addebitate le spese relative ai lavori che saranno eseguiti dall’Amministrazione Comunale per gli adempimenti di sua competenza”. Il sindaco di Pietraperzia Salvuccio Messina “dispone che i contravventori alla presente ordinanza siano passibili delle sanzioni amministrative di € 173,00 (riduzione 30 %  entro   5 giorni ore diurne: € 121,10). GAETANO MILINO

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