Pietraperzia. In consiglio comunale il regolamento passi carrabili

Pietraperzia. In consiglio comunale il regolamento passi carrabili

- in Pietraperzia

I lavori d’aula fissati dal presidente del consiglio comunale Rocco Miccichè per il prossimo 2 agosto alle ore 20. Questi gli altri punti all’ordine del giorno: Gestione associata servizio segreteria comunale; approvazione scherma di convenzione, adesione alla zona franca per la legalità. Altri punti da trattare riguardano la pronuncia sull’eventuale decadenza del consigliere comunale Matteo Daniele Quartararo e delle interrogazioni. Intanto è stato ufficializzato il regolamento passi carrabili. È formato da 18 articoli. I lavori d’aula saranno ripresi in diretta streaming da Radioluce. Questo il documento integrale: Regolamento comunale per l’autorizzazione dei passi carrabili Articolo 1. Definizione. Si definisce passo carrabile l’accesso ad un’area idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, ed è costituito da una interruzione del marciapiede, o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. Articolo 2 Autorizzazione. La richiesta dei passi carrabili è subordinata alla autorizzazione del Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, ed alla corresponsione allo stesso di un canone annuale. Articolo 3. Requisiti per l’autorizzazione. I passi carrabili devono essere realizzati ed autorizzati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento: a) debbono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche, e sempre manutenti in modo da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura sulla sede stradale; b) debbono insistere ad una distanza di almeno metri 12 dalle intersezione, e, in ogni caso, debbono essere visibili ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita sulla strada medesima; in deroga all’articolo 46 del Regolamento esecuzione del C.d.S., Codice Della Strada, la distanza minima della intersezioni potrà, in casi particolari, essere ridotta a metri 3,00 e l’arretramento del cancello di cui al comma 3 dello stesso articolo 46 potrà essere richiesto solo in caso di pericolo per l’incolumità pubblica; c) debbono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà privata e l’accesso ad altre aree laterali destinate allo stazionamento dei veicoli, secondo norme urbanistiche ed edilizie e soprattutto non impedire, ostacolare o intralciare la fluidità della circolazione stradale; d) nel caso in cui l’accesso sia destinato ad un notevole traffico pedonale oltre che veicolare, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale. Articolo 4
Durata della autorizzazione. L’autorizzazione del passo carrabile ha la durata di anni ventinove, sempre che permangano le conformità al presente regolamento e non vengano apportate modifiche. L’autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro giorni 60 dell’avvenuto trasferimento di proprietà. Resta valida la facoltà del Comune di avvalersi in ogni momento della revoca nei casi previsti al successivo articolo 13. Articolo 5. Obblighi per il titolare. L’autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l’obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate. Il titolare dell’autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove, occorre, le opere sui fossi senza alterare le sezione dei medesimi, né le caratteristiche piano-altimetriche della sede stradale. Articolo 6. Diniego di autorizzazione. Il Comune può negare l’autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse. Articolo 7. Procedimento. Il responsabile del procedimento, nominato nell’ambito del Comando di Polizia Municipale, avrà cura dell’iter procedimentale dell’istruzione della pratica fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativo, compiendo le attività e valendosi dei posteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente regolamento. Egli dovrà ottenere, previo sopralluogo congiunto, il nulla osta del competente ufficio tecnico comunale, e una volta completata l’istruttoria e rilasciata l’autorizzazione, trasmettere copia della stessa all’ufficio tributi per la determinazione dell’importo dovuto. Il responsabile del procedimento dovrà curare l’inserimento dell’autorizzazione in apposito registro, indicando numero e data di rilascio ed eventuali annotazioni. Gli interessati all’autorizzazione debbono inoltrare l’istanza al Comune per ottenere l’autorizzazione del passo carrabile, unitamente all’attestazione del versamento di € 50.00, a mezzo c/c. postale intestato a Comune di Pietraperzia – servizio di tesoreria, indicando la seguente causale: domanda autorizzazione passo carrabile, a titolo di visita tecnica per l’effettuando sopralluogo a cura dell’UTC, Ufficio Tecnico Comunale, e della Polizia Municipale e per le spese del relativo segnale. La domanda, in carta semplice e con allegata una marca da bollo da apporre sulla autorizzazione, dovrà contenere la generalità del proprietario richiedente, il codice fiscale, la sua residenza e il domicilio, le necessarie indicazioni per l’individuazione del locale o dell’area interessata e dovrà contenere inoltre l’esplicita dichiarazione relativamente alle dimensioni del passo carrabile ed alle distanze dalla più prossima intersezione stradale. L’ufficio tecnico comunale potrà richiedere una apposita planimetria nei casi in cui possono sorgere dubbi sulla rispondenza dei dati dichiarati con le norme fissate dal C.d.S., Codice Della Strada, e con le norme edilizie. Quando la domanda sia presentata da enti, società, istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati e simili dovrà risultare la denominazione, la forma associativa, la sede nonché il nominativo delle persone che ne hanno la legale rappresentanza. Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti, verranno esaminate e decise nel termine di 45 giorni solo per il primo anno di applicazione; in seguito verranno esitate nel termine di 30 giorni dalla presentazione. Articolo 8. Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile. La superficie del passo carrabile, espressa in metri quadri, viene calcolata moltiplicando l’ampiezza dell’accesso, nel senso da dove comincia l’alterazione del marciapiede a dove finisce, per la profondità dell’alterazione stessa, che, per esigenze di semplificazione, sarà convenzionalmente indicata in un metro lineare. Articolo 9. Canone dei passi carrabili. Il titolare della autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone annuale la cui entità, calcolata moltiplicando la superficie del passo carrabile per il correlativo importo per metro quadro, verrà determinata dal competente ufficio tributi, secondo quanto previsto dal vigente regolamento TOSAP, cui si invia. La scadenza annuale è fissata al 31 dicembre di ogni anno. Per il primo anno il canone dovrà essere versato contestualmente al rilascio della autorizzazione, ed in rapporto agli ulteriori mesi interi utili dell’anno in corso. Per gli anni successivi, il versamento del canone sarà effettuato entro il 30° giorno successivo a quello dell’inizio della annualità corrente. Articolo 10. Concessioni a titolo gratuito.
Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici di Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, le associazioni di volontariato e ai portatori di handicap motorio. Articolo 11. Segnale. I passi carrabili, autorizzati e conformi, sono individuati e contrassegnati da apposito segnale, di cui all’articolo 120 del Regolamento di esecuzione e attuazione al Codice della Strada, figura 11/78, rilasciato dal Comune e recante il numero dell’autorizzazione e l’indicazione dell’anno del rilascio, la cui installazione è affidata al titolare dell’autorizzazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio. Articolo 12. Obblighi dei terzi. L’apposizione della predetta segnaletica obbliga i terzi al rispetto dell’autorizzazione rilasciata ed a consentire, in ogni caso, l’accesso alla proprietà privata del titolare dell’autorizzazione, non intralciando lo spazio di manovra degli automezzi per l’accesso al passo carrabile. Articolo 13. Rinuncia. Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinunzia al Comune 90 giorni prima della scadenza annuale. Ove non vi sia espressa rinunzia dell’autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al versamento del canone annuale fino alla scadenza dell’autorizzazione. Articolo 14. Revoca. Il Comune ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, ad eccezione del canone TOSAP già pagato non usufruito. L’autorizzazione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi: per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento; per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60 giorni dalla scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento. In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento dei canoni annuali già scaduti prima della revoca. Si ha reiterazione quando il titolare dell’autorizzazione viola, nell’arco di due anni,, due delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ovvero nel provvedimento autorizzatorio. Ai fini della reiterazione non vengono considerate le violazioni per le quali è stato effettuato il pagamento in misura ridotta. Articolo 15. Adempimenti in caso di revoca o di rinunzia. Nel caso di rinunzia o revoca, il titolare dell’autorizzazione dovrà restituire il segnale ed il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a propria cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento in caso di revoca, e dalla data di ricezione in caso di rinunzia, nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dall’U.T.C., Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inadempienza, si provvederà d’ufficio, previa ripetizione degli oneri sostenuti dal Comune. Articolo 16. Provvedimenti e sanzioni. Tutti coloro che realizzino passi carrabili con l’apposizione di indicazioni di limitazioni di sosta,
non conformi a quanto stabilito dal presente regolamento, sono da considerare inefficaci ai fini sanzionatori nei confronti di terzi. Pertanto, entro un termine prefissato dovranno essere rimossi i segnali di divieto o di esistenza passo carrabile non conforme a quelli rilasciati dal Comune ai sensi dell’articolo 11 del presente regolamento. In caso di mancato adempimento di quanto esposto nei commi precedenti i contravventori saranno soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 150,00. Articolo 17. Norma di prima applicazione. Le specifiche autorizzazioni dei passi carrabili, rilasciate da questa Amministrazione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono considerate, in deroga al comma 1 dell’articolo 15, conformi allo stesso, fermo restando che esse saranno assoggettate alla disciplina in esso prevista. Articolo 18. Norma finale di rinvio. Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 285 del 30/4/1992 e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché alle vigenti disposizioni in materia. GAETANO MILINO

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