Barrafranca. Vicenda Enel Sole, i consiglieri di minoranza diffidano il sindaco e il segretario comunale

Barrafranca. Vicenda Enel Sole, i consiglieri di minoranza diffidano il sindaco e il segretario comunale

- in Politica

A seguito dell’interrogazione presentata al Sindaco, nel Consiglio Comunale del 15.10.2019, in merito alle asserite vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto nella grovigliata questione di Enel So.le,  i sottoscritti consiglieri comunali, vista l’omessa risposta nei termini di legge alla citata interrogazione, abbiamo diffidato il Sindaco a rispondere e a chiarire in Consiglio Comunale la sua posizione e, altresì, abbiamo chiesto alla Segretaria Generale che, qualora i fatti posti a fondamento dell’interrogazione, siano veri, di predisporre tutti gli atti stabiliti dalla legge per rimuovere la causa di incompatibilità del Sindaco, nel momento in cui la legge regionale 31/1986 all’art. 10, co. 4, prevede una apposita causa di incompatibilità, tra la figura di Sindaco e quella di parte processuale in un medesimo procedimento in cui vede coinvolto il Comune come controparte. La ragione della legge appare ovvia, in quanto, mira a tutelare l’ente pubblico nei confronti del soggetto che impersona l’ente in qualità di rappresentate legale, cioè il Sindaco, il quale non deve avere, nel corso del mandato politico, una posizione personale antagonista in un medesimo procedimento giudiziario, rispetto agli interessi dell’Ente, venendone meno, in questo caso, i requisiti di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione.

Si trasmette, in allegato, a nome dei consiglieri di minoranza, ovverosia il sottoscritto (Kevin Cumia), Jasmine Barresi, Alessandro Tambè, Katia Baglio, Salvatore Cumia, Clorinda Perri, Giuseppe Ferrigno, la seguente diffida:

“Al Segretario Comunale
Sede
Al Sig. Sindaco
Sede
Al Presidente del Consiglio Comunale
Sede
 

Oggetto: Diffida al Segretario Comunale e al Sindaco a provvedere agli adempimenti di legge

I sottoscritti Consiglieri Comunali

Premesso che:

– corre voce che il Sindaco in tempi recenti sia stato citato in un procedimento civile innanzi al Tribunale di Enna, ove è anche parte il Comune di Barrafranca, per la condanna al pagamento delle somme vantate da Enel Sole s.r.l. per il servizio di illuminazione pubblica espletato negli anni 2014, 2015 e 2016, che quest’ultima ha ceduto alla Banca Farmafactoring s.p.a.;

– a quanto pare, in detta controversia il Sindaco è stato chiamato a rispondere del pagamento del servizio di illuminazione pubblica reso illegittimamente anche nel periodo relativo al suo mandato e che, qualora detta notizia sia vera, si troverebbe in una posizione antagonista rispetto a quella del Comune di Barrafranca.

– in data 15.10.2019 è stata presentata, a firma dei consiglieri comunali Kevin Cumia e Salvatore Cumia, un’interrogazione – a cui si è chiesta risposta scritta ed orale al Sindaco –  per conoscere se i predetti fatti siano veri o meno;

Considerato che:

– ogni amministratore pubblico ha l’obbligo di comunicare ed informare l’ente di appartenenza in ordine a fatti e circostanze da cui possano derivare sopravvenute cause di incompatibilità ed eventuali conflitti di interessi, tali da compromettere i principi di imparzialità e di buona amministrazione dell’azione amministrativa, esigenza di chiarezza e di trasparenza che, in ipotesi di cariche elettive, è doverosa anche nei confronti dei propri amministrati;

– ai sensi dell’art. 10, n. 4, della L.R. 24/06/1986, n. 31, non può essere ricoperta la carica di Sindaco “da colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la Provincia o il Comune…”, previsione normativa questa che è finalizzata a garantire che l’esercizio del mandato elettorale sia corretto e non impedito da pericolose interferenze di finalità individuali con esigenze di pubblico interesse.

Quanto alla locuzione “parte in un procedimento”, si evidenzia che la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che detta espressione va intesa in senso tecnico, “per cui la pendenza di una lite va accertata con riferimento alla qualità di parte in senso processuale, quindi, agli effetti della sussistenza della causa di incompatibilità della lite pendente con il comune non sono sindacabili i motivi del giudizio pendente, dovendo unicamente rilevarsi il dato formale ed obiettivo di tale pendenza, che esaurisce ‘ex se’ il presupposto dell’incompatibilità (fra le tante, si veda Cass. Civ., sez. I, 16/01/1991, n. 1666);

– in ipotesi di veridicità della notizia di cui in premessa, nel caso del Sindaco di Barrafranca, è configurabile la causa di incompatibilità di cui all’art. 10, n. 4, della L.R. n. 31/1986, il cui fondamento è “da ricercare nella concreta contrapposizione di parti, che ‘possa orientare le scelte dell’eletto in pregiudizio dell’ente amministrato, o comunque possa ingenerare all’esterno sospetti al riguardo” (Cass. Civ., Sez. I, 28/07/2001, n. 10335), con conseguente obbligo del Segretario Generale di trasmettere gli atti all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica perché adotti i provvedimenti consequenziali.

– è stata omessa la risposta scritta alla testé citata interrogazione da parte del Sindaco, entro il termine di quindici giorni dalla presentazione, comportando, di conseguenza, una continua, reiterata, grave, palese e manifesta violazione dell’art. 44 Reg. per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale, nonché dell’art. 40, co. 1, lett. e) Statuto Comunale;

Per quanto sopra premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri Comunali

INVITANO E DIFFIDANO
il Segretario Comunale pro tempore a porre in essere, tutti gli atti e/o provvedimenti idonei e/o necessari al fine di verificare se nei confronti del Sindaco, prof. Fabio Arnaldo Ettore Accardi, è ravvisabile la causa di incompatibilità ex art. 10, n. 4, della L.R. n. 31/1986 e, in caso di riscontro positivo, a porre in essere tutti gli atti e/o provvedimenti idonei previsti dalla legge.

DIFFIDANO

il sindaco a rispondere, per iscritto e in forma orale, al primo consiglio utile, alla citata interrogazione e, a porre fine, alle violazioni di cui all’art. 44 Reg. cit. e all’art. 40, co. 1, lett. e) Statuto Comunale.

La presente costituisce diffida a provvedere ai sensi e agli effetti dell’art. 328, co. 2 c.p.

Si chiede al Presidente del Consiglio Comunale di inserire la presente nel fascicolo del Consiglio Comunale relativo alle “Comunicazioni del Presidente” al fine di darne lettura all’intero Civico Consesso e alla Città.

Barrafranca, 05.12.2019″

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