PIETRAPERZIA. Due Ordinanze sindacali per la macellazione di ovini  e caprini.

PIETRAPERZIA. Due Ordinanze sindacali per la macellazione di ovini  e caprini.

- in Pietraperzia

PIETRAPERZIA. Firmate dal sindaco di Pietraperzia Antonio Bevilacqua, sono state notificate a due allevatori di Pietraperzia. Il primo provvedimento riguarda 99 ovini e 5 caprini. Con la seconda ordinanza si impone la macellazione, al secondo allevatore, di due ovini. I due provvedimenti sindacali perché i 106 capi in questione sono geneticamente  “suscettibili alle encefalopatie spongiformi”. Nell’ordinanza del sindaco Antonio Bevilacqua si parla del nulla osta, da parte del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Servizio 10- “Sanità Veterinaria”, “alla macellazione dei capi geneticamente suscettibili per il successivo destino al consumo umano delle carni entro il territorio nazionale”. La macellazione dei capi deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza sindacale. “I suddetti capi, – si legge ancora nell’ordinanza del sindaco di Pietraperzia – in attesa dell’invio allo stabilimento di macellazione, non possono essere adibiti alla monta”. Gli animali possono essere allontanati dall’allevamento soltanto per essere avviati, dietro autorizzazione da parte del Servizio Veterinario, direttamente al macello. I due allevatori, prima dello spostamento dei capi, esclusivamente per la macellazione, dovranno avvertire il Servizio Veterinario “che provvederà ad eseguire quanto previsto dalle disposizioni in vigore e a rilasciare la certificazione del caso”. Per ottenere l’indennità di abbattimento tutti gli animali individuati nell’ordinanza sindacale devono essere avviati alla macellazione. La richiesta di indennizzo per l’abbattimento dei capi va presentata all’Assessore Regionale della Salute per il tramite del Sindaco “al netto dei ricavi derivanti dalla vendita (fattura o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), “nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dall’abbattimento”. Gli allevatori hanno pure l’obbligo di “segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario ASP la presenza di casi sospetti di EST e  segnalare entro 12 ore dal rinvenimento la morte di ogni capo della specie ovina e caprina”. Si possono inoltre “introdurre solamente ovini maschi con genotipo noto e funzionale al programma di qualifica genetica del gregge”. GAETANO MILINO

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