Barrafranca. Differenziata, importante ordinanza del sindaco

Barrafranca. Differenziata, importante ordinanza del sindaco

- in Barrafranca

Riceviamo e pubblichiamo l’ordinanza del sindaco Fabio Accardi che modifica quelle che erano le impostazioni iniziali dell’organizzazione della raccolta differenziata.tale modifica permette un più agevole smaltimento per le utenze commerciali e le utenze domestiche non servite dal porta a porta.

ORDINANZA DEL SINDACO N. 09 del 5/6/2018

OGGETTO: Modifica ed integrazione Ordinanza Sindacale n. 8 del 23/05/2018.

IL SINDACO

  1. Vista l’Ordinanza n. 6 del 10/05/2018 di affidamento alla Ditta CO.GE.SI. Srl  del “Servizio di Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati sul territorio del Comune di Barrafranca e conferimento in discarica autorizzata”;
  2. Vista l’Ordinanza Sindacale n. 8 del 23/05/2018  “Avvio e disciplina delle modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati”;
  3. Visti i risultati ottenuti con l’avvio della raccolta differenziata, ritenuti più che soddisfacenti;
  4. Considerato che è intento di questa Amministrazione mettere in atto tutte le soluzioni possibili al fine di incrementare ulteriormente i quantitativi  di rifiuti differenziati e agevolare la cittadinanza alla differenziazione e al conferimento degli stessi;
  5. Ritenuto necessario incrementare il risultato ottenuto,

ORDINA 

alla Ditta CO.GE.SI. SrL, affidataria del servizio RSU, di:

  • – sopprimere la postazione mobile su ruota, in attività  giornaliera in Via dello Stadio, così come prevista nel punto 1, comma 5, dell’Ordinanza Sindacale n. 8 del 23/05/2018;
  • – istituire un numero sufficiente di postazioni mobili su mezzo idoneo (cassoni e/o compattatori), presso l’area dell’ex Amandes (ex mandorlificio, Via A. De Gasperi), in modo da consentire alle utenze il conferimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati secondo il rispetto tassativo del calendario settimanale già disposto con l’Ordinanza Sindacale n. 08 del 23/05/2018;
  1. Tali postazioni dovranno essere  disponibili quotidianamente da lunedì a sabato dalle ore 7,00 alle ore 11,30 a partire da giorno 06/06/2018.
  2. Le utenze che potranno accedere a tali postazioni sono:
    1. Le utenze non domestiche, la cui produzione dei rifiuti in eccesso non consente il rispetto del programma di raccolta porta a porta previsto e che necessitano di disfarsi dei rifiuti prodotti giornalmente.
    2.       In deroga a quanto stabilito nel calendario di cui all’Ordinanza sindacale n. 8/2018, le utenze non domestiche, potranno conferire ogni giorno, alle postazioni dell’ex mandorlificio Amandes, solamente le seguenti tipologie di rifiuti:
    3. – carta e cartone
    4. – plastica
    5. – vetro e lattine
    6. Le utenze domestiche, non servite dal sistema di raccolta porta a porta, osservando tassativamente quanto stabilito nel calendario di cui all’Ordinanza sindacale n. 8/2018, potranno conferire alle postazioni dell’ex mandorlificio Amandes:
    7. – organico e pannolini (lunedì, giovedì e sabato)
    8. – plastica e pannolini (martedì)
    9. – carta e cartone (mercoledì)
    10. – vetro e lattine (mercoledì)
    11. – indifferenziata e pannolini (venerdì)

Quanto sopra al fine di evitare abbandono incontrollato dei rifiuti.

RIBADISCE, inoltre, il divieto:

  1. di abbandonare, gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione
  2. a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale conferito al servizio di raccolta
  3. di conferire i rifiuti con modalità ed in orari diversi da quelli indicati
  4. di conferire i rifiuti in contenitori non appropriati o sciolti
  5. di depositare ingombranti, beni durevoli e di arredamento e di uso comune in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nonché nelle adiacenze o all’interno delle aree adibite al servizio di raccolta dei r.s.u.
  6. di depositare in aree pubbliche e private rifiuti inerti provenienti da attività di carattere edilizio
  7. di depositare, all’interno delle aree adibite al servizio di raccolta, rifiuti derivanti da potatura di piante e simili
  8. di conferire e abbandonare nei pressi delle aree adibite al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, su aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale:   -pneumatici, parti di veicoli, ingombranti provenienti da demolizioni di veicoli;
  9. -rifiuti provenienti dall’attività edilizia (inerti, cemento, amianto, sanitari, ecc.)

AVVERTE, altresì

che, se i rifiuti verranno depositati in violazione alle modalità stabilite nella presente ordinanza, i trasgressori, contestualmente all’obbligo di rimozione immediata, saranno sanzionati a norma del disposto art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., con la sanzione, così come sotto specificato, compresa tra un valore minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, fermo restando l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da € 300,00 a € 3.000,00, prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 192 e 255 del D. Lgs n.152/06 e ss.mm.ii. (se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio) e l’arresto fino ad un anno in caso di non ottemperanza all’ordinanza del Sindaco di cui al richiamato art. 192, comma 3.

RICHIAMA

la cittadinanza ad un sempre maggiore impegno nella raccolta differenziata di materiali recuperabili, ad un maggiore senso civico di ogni cittadino affinché sia parte attiva e responsabile e concorra a rendere il servizio più efficiente sia sotto il profilo organizzativo che dell’igiene pubblica.

DISPONE

  1. – la revoca di ogni altra disposizione contrastante con quella del presente provvedimento;
  2. – la trasmissione:
  3. alla Società affidataria gestore del servizio
  4. ai Responsabili del I e V Settore U.T.C.
  5. al Comandante dei Vigili Urbani
  6. alla locale Stazione dei Carabinieri
  7. al Distaccamento Guardie Forestali di Pietraperzia
  8. al Comando Brigata Guardia di Finanza ed al Commissariato di P.S. di Piazza Armerina
  9. al Segretario Generale
  10. al Presidente del Consiglio Comunale
  11. al Presidente della SRR territorialmente competente
  12. al Commissario Straordinario della SRR territorialmente competente
  13. all’ASP di Enna – Presidio di Barrafranca
  14. al Prefetto di Enna
  15. alla Questura di Enna
  16. al Presidente della Regione Siciliana
  17. all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

La presente ordinanza avrà efficacia fino a revoca e/o modifica della stessa.

Verrà pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito INTERNET comunale.

E’ fatto obbligo alle Forze dell’ordine fare osservare quanto in essa previsto.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al TAR Sicilia sez. Catania o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, 5/6/2018

Il sindaco

Prof. F.Accardi

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