Riscontro nota prot. 5756 del 13/04/2026 – Definizione agevolata tributi (L. 199/2025)

Riscontro alla nota prot. 5756 del 13 aprile 2026 del gruppo “Ricostruire Barrafranca” afferente la proposta di adesione alla definizione agevolata dei tributi di cui all’art. 1, commi 102-110, della Legge n. 199/2025.
Con la presente riscontriamo la nota del Gruppo “Ricostruire Barrafranca”, assunta al prot. n. 5756 del 13 aprile 2026, afferente la proposta di adozione di un regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate locali ai sensi dell’art. 1, commi 102-110, della legge 30.12. 2025, n. 199, per ribadire, ancora una volta, con la necessaria chiarezza e sulla base di solidi fondamenti normativi e contabili, la posizione di questa Amministrazione già espressa con le note prot. rispettivamente n. 5160 del 31.03.2026 e n. 5531 del 08.04.2026.
L’analisi del gruppo “Ricostruire Barrafranca”, sebbene articolata, omette di considerare il fulcro giuridico e finanziario che governa l’azione di un ente, come il Comune di Barrafranca, in stato di dissesto: il regime normativo speciale e derogatorio a cui è inderogabilmente assoggettato.
Il punto nodale della questione, che sembra essere trascurato nelle suddette osservazioni, risiede nella condizione di dissesto finanziario in cui versa il Comune di Barrafranca, dichiarato con deliberazione n. 7 del 01/09/2021. Tale statusnon è una mera etichetta, ma attiva un regime normativo speciale e inderogabile, disciplinato dal Titolo VIII, Capo II e ss., del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che prevale sulla legislazione di carattere generale.
Come già ampiamente esposto nella nostra nota prot. n. 5160/2026, il Comune ha presentato al Ministero dell’Interno un’Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato per il quinquennio 2019-2023, ai sensi dell’art. 259 del TUEL. Tale documento non è un mero atto di indirizzo politico, ma un piano di risanamento pluriennale giuridicamente vincolante, le cui previsioni di entrata e di spesa costituiscono l’unica via per il ripristino della normale gestione finanziaria.
Le previsioni di entrata contenute nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sulle quali pende, peraltro, un contenzioso in appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, includono necessariamente non solo la quota capitale dei tributi, ma anche le sanzioni e gli interessi maturati. Tali somme, per quanto accessorie, sono state quantificate e appostate a bilancio come componenti essenziali per il raggiungimento dell’equilibrio e la copertura delle spese obbligatorie. Rinunciare a tali entrate, come apparentemente consentito in via generale dalla Legge n. 199/2025, significherebbe alterare unilateralmente e illegittimamente il piano di risanamento, creare un “buco di bilancio” e vanificare gli sforzi fin qui compiuti, con conseguente responsabilità per gli amministratori.
La norma sulla definizione agevolata, come correttamente evidenziato, non esclude espressamente gli enti in dissesto. Tuttavia, essa non può essere letta in modo avulso dal contestodi riferimento.
In assenza di una disposizione specifica che autorizzi un ente in dissesto a derogare agli impegni assunti con l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevale il principio di massima prudenza e il dovere di perseguire con ogni mezzo il risanamento finanziario, che si traduce nell’obbligo di massimizzare la riscossione di tutte le entrate previste, ai sensi degli artt. 149 e ss. del TUEL e dei principi contabili allegati al D. Lgs. n. 118/2011.
La tesi del gruppo “Ricostruire Barrafranca” secondo cui la definizione agevolata avrebbe un impatto neutro su crediti già coperti dal fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) non tiene conto della dinamica dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Le previsioni di entrata da sanzioni e interessi contenute nel piano sono già state formulate al netto della valutazione di esigibilità, tenendo conto del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. n. 118/2011.
L’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato si fonda proprio sulla capacità dell’ente di realizzare, almeno in parte, anche quei crediti di difficile esazione. La rinuncia a queste componenti accessorie non libererebbe risorse, ma creerebbe un “buco” rispetto alle entrate previste e necessarie per la copertura delle spese, innescando un nuovo squilibrio. Il gruppo “Ricostruire Barrafranca” ignora, infatti, che la sovrastima dei crediti o l’indebita manipolazione degli accantonamenti (come il FCDE) altera il risultato di amministrazione e pregiudica l’equilibrio strutturale e si pone in stridente contrasto con gli artt. 81 e 97 della Costituzione.
Il richiamo operato dal gruppo “Ricostruire Barrafranca” alla deliberazione consiliare n. 27 del 24.07.2023, con cui è stato approvato un precedente regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali, è del tutto inconferente e fuorviante, in quanto si tratta di due situazioni completamente differenti, non paragonabili né sovrapponibili.
Quel regolamento si fondava su una normativa differente (art. 17-bis della L. 56/2023 e L. 197/2022) e aveva un oggetto estremamente circoscritto: la definizione dei soli carichi affidati ai concessionari della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La misura attuale, invece, avrebbe un impatto ben più vasto, incidendo direttamente sulle entrate gestite dall’ente e ricomprese nel cuore dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
La deliberazione del 2023 è intervenuta, inoltre, in un momento in cui l’Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato non era stata ancora approvata e definita nei suoi contorni vincolanti, essendo stata approvata il 29 novembre 2023.
Oggi, invece, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sebbene sub judice, è l’architrave del nostro percorso di risanamento e le sue previsioni non sono modificabili.
Come non menzionato dal gruppo “Ricostruire Barrafranca”, quell’iniziativa ha avuto una scarsissima adesione, generando un incasso di appena 20.000,00 euro circa. Un risultato così esiguo dimostra la non comparabilità di quella misura con l’attuale proposta, il cui impatto potenziale sulle entrate previste dall’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sarebbe di ordini di grandezza superiori e, quindi, devastante per gli equilibri di bilancio.
Utilizzare, pertanto, quel precedente per giustificare l’adozione della nuova definizione agevolata è un esercizio retorico che ignora le profonde differenze giuridiche, contabili e fattuali.
Affermare che la legge sulla definizione agevolata non escluda gli enti in dissesto è corretto, ma parziale. La norma stessa impone il rispetto dell’equilibrio del proprio bilancio. Per un ente in dissesto, l’equilibrio non è un obiettivo generico, ma quello specifico e vincolante cristallizzato nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. La competenza regolamentare del Consiglio Comunale, pur sacrosanta in condizioni ordinarie, non può esercitarsi in violazione di un piano di risanamento approvato e delle norme speciali che lo governano.
Un regolamento comunale non può, in altre parole, derogare a un piano sovraordinato che ha forza di legge per l’ente.
Parimenti fuorviante e strumentale è, ancora una volta, il richiamo agli accertamenti IMU/TASI 2014 e 2015 ed alla determinazione n. 148 del 29 dicembre 2023. Quel provvedimento non discende da una scelta discrezionale di “condono”, ma dalla doverosa applicazione dell’art. 10, co. 2, della Legge n. 212/2000 recante il c.d. Statuto dei diritti del contribuente). Tale norma impone alla Pubblica Amministrazione di non irrogare sanzioni e interessi qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni o comportamenti dell’ente stesso successivamente modificati.
Si è trattato, in altre parole, di un atto dovuto, motivato da oggettive condizioni di incertezza normativa e non di una scelta discrezionale di politica fiscale e né di una rinuncia generalizzata a entrate legittimamente accertate.
Altrettatto inconferente è il riferimento alla proposta di piano di riequilibrio finanziario pluriennale del 2015. Quel tentativo, avviato ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL (procedura di “predissesto”), avviato da quell’amministrazione, si è rivelato fallimentare. Come emerso chiaramente nella seduta del Consiglio Comunale del 22 ottobre 2015, quel piano era palesemente illegittimo, in quanto fondato su dati e numeri inverosimili relativi al consuntivo 2014, ove sono stati erroneamente appostati i dati del bilnacio di previsione relativi all’anno 2013.
Evocare oggi le scelte di allora non fa che evidenziare l’approccio finanziariamente insostenibile che ha condotto l’ente alla voragine del dissesto. Il fallimento di quel piano è la prova più lampante che le misure “soft” e le politiche di alleggerimento fiscale sono impraticabili in una situazione di grave squilibrio e che solo il rigore imposto dalla procedura di dissesto può garantire un reale e duraturo risanamento.
Confondere la procedura di predissesto (art. 243-bis TUEL) con quella, ben più grave e stringente, del dissesto (art. 244 ess. TUEL) è un errore concettuale che inficia ineluttabilmentele osservazioni assunte al prot. n. 5756 del 13/04/2026 del gruppo “Ricostruire Barrafranca”.
In conclusione, questa Amministrazione Comunale è pienamente consapevole delle difficoltà che gravano sui cittadini a causa della pressione fiscale, conseguenza diretta dell’obbligo, per un ente in dissesto, di applicare aliquote e tariffe nella misura massima consentita (art. 251 TUEL).
Tuttavia, la responsabilità che ci siamo assunti è quella di riportare l’ente in bonis, garantendo la continuità dei servizi essenziali e un futuro finanziario sostenibile.
Questo obiettivo può essere raggiunto solo attraverso il rigoroso rispetto del percorso tracciato dall’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e dalle norme imperative che governano gli enti in dissesto finanziario.
Proporre al Consiglio Comunale l’adozione di un regolamento che, seppur apparentemente vantaggioso per alcuni, minerebbe le fondamenta del piano di risanamento,sarebbe un atto di grave irresponsabilità.
Quindi, in assenza di una norma di coordinamento che disciplini espressamente l’applicazione della definizione agevolata per gli enti in dissesto finanziario, e in presenza di un piano vincolante che fonda il proprio equilibrio anche sulle entrate da sanzioni e interessi, l’unica via percorribile è quella della massima prudenza.
Come già comunicato, questa Amministrazione valuterà con attenzione la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata per le entrate relative alle annualità successive al 2023, ovvero quelle non ricomprese nell’attuale ipotesi di bilancio, non appena il quadro normativo e contabile lo consentirà senza pregiudicare il percorso di risanamento.
Confidando di aver chiarito in modo definitivo la posizione dell’Amministrazione, fondata su solide basi giuridiche, amministrative e contabili, ribadiamo ulteriormente la nostra disponibilita ad un confronto pubblico sulla questione finanziaria dell’Ente e vi porgiamo i nostri migliori saluti.
Il Sindaco
Avv. Giuseppe Lo Monaco






