“Ricostruire Barrafranca”. Definizione agevolata: osservazioni e coinvolgimento Consiglio Comunale

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo “Ricostruire Barrafranca” che sottoporre una nota di particolare rilievo istituzionale relativa al tema della definizione agevolata delle entrate comunali.
Osservazioni su definizione agevolata entrate comunali in riscontro nota prot. n. 0005531/2026 del 08.04.2026 del sindaco del Comune di Barrafranca – Richiesta coinvolgimento Consiglio Comunale
A seguito della risposta del Sindaco alla proposta avanzata dal nostro gruppo, abbiamo predisposto un’articolata contro-argomentazione, fondata su elementi normativi, orientamenti tecnici e atti amministrativi dello stesso Comune.
Dalla nota emerge, in particolare, che:
- la definizione agevolata è uno strumento previsto dalla legge e non escluso per gli enti in dissesto;
- il Comune di Barrafranca ha già adottato una misura analoga nel 2023, in pieno dissesto finanziario;
- con atti successivi, tra cui la Determinazione n. 148 del 29 dicembre 2023, l’Ente ha già disposto la riduzione o eliminazione di sanzioni e interessi su accertamenti tributari;
- le motivazioni poste a base di tali scelte coincidono con quelle oggi alla base della proposta da noi avanzata.
Alla luce di tali elementi, la questione non appare riconducibile a un divieto normativo assoluto, ma a una valutazione amministrativa che, per la sua rilevanza, riteniamo debba essere rimessa al Consiglio comunale.
Per questo motivo abbiamo rivolto un appello ai Consiglieri comunali affinché la questione venga portata all’attenzione dell’Aula e discussa in modo trasparente, con il supporto di un’adeguata istruttoria tecnica.
Riteniamo che un tema di tale impatto per la comunità meriti un confronto pubblico e una decisione condivisa.
DI SEGUITO IL TESTO INTEGRALE
Al Sindaco del Comune di Barrafranca
e, p.c.
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai signori Consiglieri Comunali (per il tramite del Presidente del Consiglio Comunale)
Oggetto: Osservazioni in merito alla risposta del Sindaco sulla definizione agevolata delle entrate comunali (art. 1, commi 102–110, L. 199/2025) prot. 0005531/2026 del 08/04/2026
Egregio sig. Sindaco,
in relazione alla Sua ultima nota di riscontro prot. 0005531/2026 del 08/04/2026, si ritiene opportuno formulare ulteriori osservazioni, alla luce del quadro normativo vigente, degli orientamenti tecnici emersi in materia e della specifica situazione finanziaria del Comune di Barrafranca.
- Sull’asserita impossibilità della misura in presenza di dissesto
La disciplina introdotta dalla legge n. 199/2025 non prevede alcuna esclusione automatica per gli enti in dissesto.
La misura è espressamente configurata come facoltà regolamentare dell’ente, da esercitare nel rispetto degli equilibri di bilancio e previa adeguata valutazione tecnica.
Ne consegue che lo stato di dissesto non costituisce, di per sé, causa ostativa assoluta, ma impone una verifica rigorosa delle condizioni di sostenibilità finanziaria.
In tale prospettiva, appare non condivisibile la qualificazione della mancata adozione della misura come “atto dovuto”.
Perché, se è vero – come affermato anche nella Sua precedente nota – che manca ad oggi un chiarimento ufficiale da parte del MEF o della Corte dei conti sulla piena compatibilità tra definizione agevolata e ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non appare sostenibile qualificare una mancata adozione della misura agevolativa come conseguenza automatica e inevitabile, dovendosi piuttosto ricondurre a una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, in assenza di un espresso divieto normativo. - Sulla natura della definizione agevolata
La definizione agevolata non configura una rinuncia indiscriminata al credito, ma una deroga espressamente prevista dal legislatore al principio di indisponibilità del credito pubblico.
Essa:
• non incide sulla quota capitale;
• può riguardare esclusivamente sanzioni e interessi;
• deve essere disciplinata mediante regolamento del Consiglio comunale.
Si tratta, dunque, di uno strumento legale e vincolato, finalizzato a migliorare la riscossione e ridurre l’inesigibilità. - Sulla necessità di una valutazione selettiva e non generalizzata
Gli orientamenti tecnici più recenti evidenziano che la definizione agevolata deve essere costruita come misura selettiva, e non applicata in modo generalizzato.
In particolare:
• i crediti più recenti richiedono maggiore cautela;
• i crediti intermedi necessitano di valutazione caso per caso;
• i crediti più risalenti nel tempo (superiori a cinque anni), specie se caratterizzati da bassa esigibilità, già coperti da FCDE o stralciati a stato patrimoniale, rappresentano gli ambiti nei quali la misura può risultare tecnicamente sostenibile e, in alcuni casi, anche opportuna.
Ne deriva che non è corretto escludere la misura in via generale, senza una preventiva analisi differenziata delle tipologie di credito. - Sul ruolo del FCDE e sulla reale incidenza sugli equilibri
La valutazione dell’impatto sugli equilibri di bilancio non può prescindere dalla composizione dei residui attivi e dal livello di copertura tramite Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).
Alla luce degli orientamenti tecnici:
• per crediti non coperti da FCDE, la misura può comportare criticità;
• per crediti parzialmente coperti, richiede prudenza;
• per crediti integralmente coperti o già stralciati, la definizione agevolata può produrre effetti neutri o migliorativi.
Ne consegue che l’affermazione di un “grave squilibrio finanziario” come conseguenza automatica della misura appare formulata in termini generali e non supportata da una specifica analisi riferita alla situazione concreta dell’ente. - Sulla specifica situazione del Comune di Barrafranca
Nel caso del Comune di Barrafranca, la questione assume una particolare rilevanza.
L’Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2019–2023 è stata oggetto di non approvazione, in quanto ritenuta non idonea a garantire un equilibrio finanziario stabile e duraturo.
In tale contesto, appare necessario interrogarsi sulla composizione delle entrate, con particolare riferimento a quelle derivanti da sanzioni e interessi, che per loro natura presentano maggiori profili di incertezza nella riscossione.
La stessa ricostruzione contenuta nella Sua nota conferma che tali componenti sono state considerate rilevanti nel percorso di risanamento.
Ne deriva che l’attuale rigidità opposta alla definizione agevolata appare strettamente connessa alle modalità con cui è stata costruita l’Ipotesi di Bilancio, più che a un divieto normativo assoluto. - Sul precedente del 2023: definizione agevolata già adottata in fase di dissesto
Non può omettersi che la stessa Amministrazione comunale, in costanza del dissesto dichiarato nel 2021, con deliberazione di Giunta n. 22 dell’11 luglio 2023, propose l’approvazione di un regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva, poi approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 del 24 luglio 2023, previo parere favorevole dell’organo di revisione e dei competenti uffici.
Tale precedente dimostra che, almeno sino a quel momento, lo stato di dissesto non era stato ritenuto, in sé, ostativo in via assoluta all’utilizzo di uno strumento di definizione agevolata normativamente previsto. - Sulla contraddizione nelle motivazioni dell’Amministrazione
Colpisce, inoltre, che le motivazioni poste a fondamento della delibera di Giunta del 2023 coincidano, in larga parte, con le ragioni oggi poste a sostegno della proposta avanzata dal gruppo Ricostruire Barrafranca.
In quella sede, infatti, si evidenziava:
• la necessità di alleggerire il carico derivante da accertamenti particolarmente incisivi, spesso riferiti a più annualità;
• la difficoltà per i contribuenti di onorare atti gravati da sanzioni, interessi e spese;
• l’opportunità, per l’ente, di ridurre il contenzioso e i costi amministrativi;
• la possibilità di trasformare crediti di difficile riscossione in incassi effettivi.
Appare pertanto difficilmente comprensibile come ciò che nel 2023 veniva rappresentato quale ragione di utilità pubblica e convenienza amministrativa venga oggi descritto come misura sostanzialmente impraticabile. - Sul caso concreto degli accertamenti IMU/TASI 2014 e 2015 dell’autunno 2023
La rilevanza concreta della questione emerge con evidenza dagli avvisi di accertamento esecutivo IMU e TASI 2015 emessi nel 2023: n. 3.907 atti, per un importo complessivo di euro 624.404,87.
Di tale importo:
• euro 442.411,01 a titolo di imposta;
• euro 132.723,65 a titolo di sanzioni;
• euro 25.828,21 a titolo di interessi.
Emergono componenti accessorie di dimensione tale da incidere in modo determinante sulla concreta possibilità, per molti contribuenti, di definire la propria posizione debitoria.
A tal proposito merita specifico richiamo la Determinazione del Capo del I Settore n. 148 del 29 dicembre 2023, intervenuta proprio sugli accertamenti IMU e TASI relativi agli anni 2014 e 2015.
Dalla lettura di tale atto emerge in modo inequivoco che:
• i provvedimenti precedentemente emessi riportavano il calcolo delle sanzioni;
• le sanzioni e gli interessi sono stati ritenuti non dovuti, alla luce dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente (art. 10, comma 2, L. 212/2000);
• è stato conseguentemente disposto che i contribuenti dovessero adempiere al netto della sanzione del 30% e degli interessi.
Quindi con la Determinazione n. 148/2023:
• le sanzioni sono state eliminate;
• gli interessi non applicati;
• il pagamento richiesto solo sul capitale (solo l’imposta) .
Ciò è avvenuto non in applicazione di una specifica misura legislativa di definizione agevolata, bensì in base a una interpretazione dei principi dello Statuto del contribuente.
Si tratta di un elemento di particolare rilievo, in quanto dimostra che il nostro Ente ha già ritenuto possibile intervenire, a fine 2023, (la tempistica è importante) sulle componenti accessorie del credito tributario, riducendole o eliminandole, anche in presenza di una situazione di dissesto finanziario e ciò, non in forza di una legge specifica che legittimava l’Ente a rinunciare a tali componenti accessorie, bensì facendo riferimento genericamente allo Statuto dei diritti del contribuente.
Tale determinazione, peraltro, non può essere considerata un mero atto tecnico isolato, ma si colloca nell’ambito di un indirizzo amministrativo e politico più ampio, volto a rendere sostenibile per i contribuenti l’adempimento di pretese tributarie particolarmente gravose.
Tale atto dimostra che l’Ente ha già esercitato la possibilità di intervenire sulle componenti accessorie.
Alla luce di ciò, appare difficilmente sostenibile, oggi, l’affermazione secondo cui ogni intervento su sanzioni e interessi sarebbe incompatibile con gli equilibri di bilancio o addirittura configurerebbe un “atto dovuto” in senso contrario.
Ne deriva che il tema non è quello della possibilità giuridica di intervenire su tali componenti, già concretamente esercitata dall’Ente, ma quello della valutazione discrezionale e selettiva delle modalità e dei limiti di tale intervento. - Sul coordinamento con l’OSL
Con riferimento al ruolo dell’Organismo Straordinario di Liquidazione, noi non abbiamo mai messo in dubbio la ripartizione di ruoli e competenze delineato dall’art. 252 TUEL.
Conosciamo perfettamente le norme sul dissesto finanziario delineate dal TUEL. Tuttavia, nei casi in cui la definizione agevolata incida su crediti risalenti nel tempo – in particolare quelli più datati – non può escludersi la necessità di un coordinamento istituzionale con l’OSL, al fine di evitare interferenze con il quadro complessivo del risanamento. - Sul ruolo del Consiglio comunale
Si rileva, inoltre, che la materia oggetto della presente proposta ha natura regolamentare e rientra nelle competenze del Consiglio comunale.
Pur prendendo atto della dichiarata disponibilità al confronto, si evidenzia che la posizione espressa nella Sua nota appare già definita in ordine alla non praticabilità della misura.
Ciò rende ancor più necessario che la questione venga rimessa alla sede naturale di discussione, ossia il Consiglio comunale e non venga stoppata da un Suo, per quanto autorevole, parere negativo. - Sul riferimento al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del 2015
Con riferimento al richiamo al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del 2015, si precisa che esso non è stato introdotto al fine di confondere piani o procedure differenti. Siamo totalmente e pienamente a conoscena delle dinamiche complesse che hanno portato all’adozione degli strumenti di risanamento finanziario del nostro Ente sin dai tentativi iniziali.
Tale richiamo è stato effettuato esclusivamente per evidenziare un profilo di coerenza politico-finanziaria.
In quella fase furono assunte decisioni – la riduzione dell’aliquota IMU al 4,6 per mille e la mancata introduzione dell’addizionale comunale IRPEF – che indebolirono e resero vano ogni tentativo di dotare il nostro Comune di uno strumento di risanamento finanziario alternativo al dissesto.
Allora si adottavano scelte che riducevano il gettito disponibile, mentre oggi si invoca il rigore degli equilibri di bilancio per escludere ogni margine di valutazione di una misura agevolativa prevista dalla legge (la definizione agevolata).
Tale profilo di coerenza e tale apparente disontinuità meritano, quantomeno, una riflessione. - Sul coinvolgimento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
Con riferimento al coinvolgimento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, si prende atto di quanto rappresentato nella Sua nota.
Senza entrare in valutazioni di merito sui singoli passaggi, si rileva tuttavia che, allo stato, non risulta essersi sviluppato un confronto strutturato, partecipato e pubblico su una materia di così rilevante impatto tecnico e sociale.
Considerata la complessità della questione e le implicazioni sugli equilibri finanziari dell’Ente, si ritiene che il coinvolgimento dei professionisti del territorio non possa esaurirsi in iniziative episodiche, ma debba tradursi in un percorso organico di approfondimento tecnico, funzionale a supportare le decisioni degli organi istituzionali.
In tale prospettiva, l’avvio di un tavolo di confronto strutturato appare non solo opportuno, ma auspicabile. - Conclusioni
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che:
• la definizione agevolata costituisca uno strumento normativamente previsto e legittimo;
• la sua applicabilità non possa essere esclusa in via aprioristica;
• la valutazione debba essere condotta in modo selettivo, tecnico e trasparente;
• la decisione debba essere rimessa agli organi competenti, in primo luogo al Consiglio comunale.
Si rinnova pertanto l’invito a procedere a una valutazione approfondita e non pregiudiziale, nell’interesse della comunità.
Distinti saluti.
Per il gruppo
Ricostruire Barrafranca
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