BARRAFRANCA. Il Comune replica: “Niente sanatoria sui tributi, scelta obbligata per salvare il risanamento finanziario”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Sindaco Avv. Giuseppe Lo Monaco
Di seguito il testo integrale:
In riferimento alla nota del Gruppo “Ricostruire Barrafranca”, assunta al prot. n. 5396 del 07 aprile 2026, afferente la proposta di adozione di un regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate locali ai sensi dell’art. 1, commi 102-110, della legge 30.12. 2025, n. 199, si forniscono i seguenti chiarimenti al fine di confutare le erronee affermazioni in essa contenute e di ripristinare la corretta rappresentazione dei fatti e del quadro normativo di riferimento, ribadendo l’impossibilità, per come già espresso nella nostra nota prot. n. 5160 del 31.03.2026, di aderire alla definizione agevolata dei tributi locali per le annualità ricomprese nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Ora, premesso che questa Amministrazione é rispettosa dei compiti e delle funzioni del Consiglio Comunale e che é aperta, carte alla mano, ad un confronto pubblico sulla questione finanziaria dell’Ente, occorre, in via preliminare, inquadrare correttamente la questione nel contesto normativo che disciplina la gestione degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Come noto, il Comune di Barrafranca versa in tale condizione, dichiarata nel 2021 con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
La gestione di un ente in stato di dissesto finanziario, come il Comune di Barrafranca, è vincolata a un regime giuridico speciale e inderogabile, delineato principalmente nel Titolo VIII, Capo II e ss., del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – TUEL). Ogni decisione amministrativa, in particolare in materia di entrate, deve essere vagliata alla luce di tali disposizioni, che prevalgono sulla normativa ordinaria. I soggetti di tale procedura sono gli organi istituzionali dell’ente e l’organo straordinario di liquidazione. Ai primi spetta “il compito di assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto”, mentre al secondo compete il ripiano dell’indebitamento pregresso.
Strumento fondamentale per il risanamento è l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che, ai sensi dell’art. 259 del TUEL, l’ente è tenuto a presentare. Tale documento non è un mero atto di programmazione, ma un piano giuridicamente vincolante le cui previsioni di entrata e di spesa sono finalizzate a dimostrare la capacità dell’ente di ripristinare un equilibrio strutturale e duraturo.
Nel caso di specie, l’ipotesi di bilancio per il quinquennio 2019-2023 include, tra le entrate, non solo la quota capitale dei tributi, ma anche le sanzioni e gli interessi maturati. Tali poste non sono discrezionali, bensì componenti essenziali e necessarie per garantire la copertura delle spese e il progressivo ripianamento del disavanzo. La rinuncia a tali entrate, come avverrebbe con l’adesione alla definizione agevolata, determinerebbe un grave squilibrio finanziario, vanificando gli sforzi di risanamento e violando la ratio stessa della procedura di dissesto.
Si aggiunga che l’art. 251 del TUEL impone all’ente dissestato di deliberare, per la durata del risanamento, le aliquote e le tariffe nella misura massima consentita. Tale obbligo, unitamente all’assenza di una norma espressa che autorizzi un ente in dissesto a rinunciare a entrate già appostate nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, impone l’adozione del principio di massima prudenza.
Nella nota, che si riscontra, si fa riferimento alla sentenza del TAR per la Sicilia, sezione di Catania, n. 1593/2025, per sostenere che la rigidità del quadro finanziario deriverebbe dalle modalità di costruzione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Tale argomentazione è impropria, fuorviante e priva di fondamento, in quanto si basa, peraltro, su una pronuncia giurisdizionale non definitiva.
Come emerge dagli atti, avverso la suddetta sentenza il Comune di Barrafranca hatemepstivamente proposto appello dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Lo stesso C.G.A., con ordinanza n. 24/2026, ha accolto l’istanza cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, riconoscendo la “complessità delle questioni che devono essere esaminate funditus”.
La pendenza del giudizio di secondo grado rende la sentenza del TAR inidonea a costituire un presupposto certo e definitivo su cui fondare valutazioni politiche o amministrative. La questione è sub iudice e la sua complessità, riconosciuta dal più alto organo di giustizia amministrativa, impone ulteriore cautela e rigore nella gestione delle entrate, come già sottolineato da questa Amministrazione nella precedente missiva. Fino a quando non interverrà una pronuncia definitiva dell’organo di giustizia amministrativa di secondo grado, l’Amministrazione ha il dovere di operare in coerenza con l’atto programmatorio presentato e difeso in giudizio, che costituisce l’unico strumento giuridicamente valido per il risanamento del Comune.
Utilizzare una sentenza, oggetto di impugnazione, per delegittimare l’operato dell’Ente e le sue scelte prudenzialirappresenta una grave forzatura della realta sostanziale e processuale.
Il riferimento nella nota del gruppo “Ricostruire Barrafranca” alla necessità di coinvolgere l’Organismo Straordinario di Liquidazione e di richiedergli un parere in merito rivela una profonda incomprensione del riparto di competenze delineato dalla normativa sul dissesto finanziario.
La procedura di risanamento si fonda sul principio di una netta separazione tra la gestione passata, affidata all’O.S.L., e la gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali del Comune. L’art. 252, comma 4, del TUEL circoscrive in modo inequivocabile la competenza dell’O.S.L., affermando testualmente che “L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva”.
Nel caso del Comune di Barrafranca, è in corso una procedura di dissesto dichiarata nel 2021 e relativa al periodo a partire dal 1° gennaio 2019, ragion per cui l’O.S.L. ha una competenza esclusiva e tassativa sulla rilevazione e liquidazione della massa passiva e sulla ricostruzione della massa attiva relative al periodo conclusosi al 31 dicembre 2018. Tale organo, la cui funzione si è cristallizzata al passato,non ha alcuna competenza, né consultiva e né decisoria, in merito alla gestione delle entrate correnti, alla redazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019-2023, né tantomeno alla valutazione di un’eventuale adesione alla definizione agevolata per le annualità successive al 2018, che rientrano pienamente nelle prerogative e nelle responsabilità dell’Amministrazione comunale, del Consiglio Comunale e del suo organo di revisione. Coinvolgere tale organo su materie che esulano completamente dalla sua sfera di competenza sarebbe un atto proceduralmente scorretto e giuridicamente irrilevante, oltre che palesemente illegittimo.
Il riferimento al tentativo di predisposizione di un Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale nel 2015 è del tutto inconferente e anacronistico. Nella missiva del gruppo “Ricostruire Barrafranca” si omette di considerare che tale procedura si rivelò illegittima e fondata su dati contabili inverosimili contenuti nello schema di bilancio di previsione 2014 e nella proposta del conto di bilancio 2014, approvati dalla giunta comunale di allora, per come ampiamente dibattuto e acclarato nella seduta del Consiglio Comunale del 14 ottobre 2015.
Quel tentativo fallito di risanamento non solo non ha alcun collegamento con l’attuale procedura, ma ne rappresenta l’esatto antecedente negativo. Fu proprio l’incapacità di ripristinare gli equilibri con strumenti ordinari o di predissesto a condurre alla prima dichiarazione di dissesto finanziario del Comune, deliberata il 19 gennaio 2016 con decorrenza dal 1° gennaio 2014. La situazione odierna è disciplinata da una seconda e distinta procedura di dissesto, dichiarata nel 2021 con decorrenza dal 1° gennaio 2019, che impone obblighi e vincoli completamente diversi e non paragonabili a un’ipotesi di piano di riequilibrio pluriennale, peraltro illegittima, mai approvata e superata dai fatti e dalla successiva dichiarazione di dissesto.
Quanto, infine, al coinvolgimento dell’Ordine dei Commercialisti di Enna, che la nota del gruppo “Ricostruire Barrafranca” ha strumentalmente messo in dubbio, si ribadisce che questa Amministrazione, consapevole della problematica applicabilità della disciplina in esame, con nota prot. n. 1442 del 28.01.2026 ha invitato l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Enna ad un incontro tecnico per la data del 03.02.2026, ore 11:00, presso l’Ufficio del Sindaco. A tale riunione, sebbene l’invito sia stato regolarmente consegnato a mezzo pec in data 28.01.2026, non si è presentato alcun rappresentante. Nella stessa mattina del 03.02.2026, in un confronto telefonico, su iniziativa del Sindaco, con il Presidente dell’Ordine, è stata evidenziata la principale criticità, ovvero il vuoto normativo circa la compatibilità della definizione agevolata con gli obblighi derivanti da un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in corso di esecuzione. Questo dimostra un approccio ponderato e responsabile, volto a ricercare soluzioni condivise e fondate su un’analisi approfondita della vicenda in esame e non su mistificazioni della realtà, che si rivelano giuridicamente e finanziariamente insostenibili nel nostro contesto.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che la decisione di non aderire alla definizione agevolata per le annualità fino al 2023 non è una scelta politica discrezionale, ma un atto dovuto, imposto dai rigorosi vincoli normativi che governano gli enti in dissesto finanziario e dalla necessità di non compromettere il percorso di risanamento delineato nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nell’esclusivo interesse della collettività.
Le argomentazioni addotte dal gruppo “Ricostruire Barrafranca” si fondano, in conclusione, su presupposti errati e sulla non corretta applicazionee conoscenza delle norme che disciplinano gli enti in dissesto finanziario.
L’Amministrazione, come già comunicato, valuterà l’opportunità di applicare misure agevolative per le annualità successive al periodo coperto dall’attuale ipotesi di bilancio, solo quando il quadro normativo e la situazione finanziaria dell’ente lo consentiranno, nel pieno rispetto dei principi di legalità e sana gestione finanziaria.
Sperando di aver chiarito eventuali dubbi, l’occasione ci é gradita per porgervi i nostri migliri saluti.
Il Sindaco
Avv. Giuseppe Lo Monaco






