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BARRAFRANCA conferenza SVILUPPO DELLA CULTURA E DELLA LEGALITA’

Conferenza 27 marzo 2026

In una sala gremita di persone, nella mattinata di venerdì 27 marzo 2026 si è svolta a Barrafranca, presso il salone dell’Associazione Nazionale Carabinieri sez. Barrafranca, la Conferenza dal titolo SVILUPPO DELLA CULTURA E DELLA LEGALITA’ “Riforma della Corte dei Conti- Controllo e responsabilità dei funzionari pubblici- Danno erariale- Funzione di Controllo e Consultive”.

Fortemente voluta dal Cav. Uff. Enzo Pace, presidente dell’Ass. Naz. Carabinieri e dal Procuratore Generale della Corte dei Conti- Regione Sicilia dott. Pino Zingale, che non è potuto intervenire per impegni lavorativi, con il patrocinio del Comune di Barrafranca e la collaborazione del Rotary Club Piazza Armerina, l’argomento della conferenza è stata la recente e profonda riorganizzazione della Corte dei Conti in Italia con la legge n. 1/2026 del 07 gennaio 2026 conosciuta come “La legge Foti” (dal nome del deputato di Fratelli d’Italia Tommaso Foti) che modifica il sistema di responsabilità dei funzionari pubblici e le funzioni di controllo e responsabilità amministrativa per danno erariale. Nello specifico, modificando la normativa sulla responsabilità amministrativa (legge 20/1994), la legge ha riformato la giurisdizione della Corte dei conti. Le novità chiave includono la tipizzazione della colpa grave, limiti al quantum del danno risarcibile, nuove regole di prescrizione e l’estensione dell’obbligo assicurativo. 

Ad aprire i lavori, portando i saluti  in rappresentanza delle rispettive istituzioni a cui appartengono: l’avv. Giuseppe Lo Monaco, Sindaco di Barrafranca, l’avv. Kevin Cumia, presidente del Consiglio Comunale di Barrafranca; il dott. Alberto Grassia, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Enna; il dott. Valter Longobardi, Vicepresidente del Rotary Club Piazza Armerina; il dott. Marco Montesano, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna e il commissario della Polizia di Stato dott. Giuseppe La Rosa in rappresentanza della Questura di Enna.  Intervento a sorpresa del dott. Piero Antonio Santi Capizzi, Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna (ex Provincia).

Presenti molte figure di rilievo del panorama istituzionale, militare e professionale del territorio, registrando una folta partecipazione di commercialisti e amministratori locali, a testimonianza della centralità del tema per chi opera quotidianamente nella gestione della cosa pubblica.

Relatori d’eccezione il Sostituto Procuratore Generale della Corte dei Conti- Regione Sicilia dott. SALVATORE GANGI e il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta dott. ENRICO BOLOGNA.

“La Riforma della Corte dei Conti n. 1/2026 del 07 gennaio 2026 conosciuta con “Legge Foti” – spiega il dott. GANCI- ha riformato sia la funzione giurisdizionale sia la funzione consultiva. Per capire questa riforma dobbiamo partire dal concetto di responsabilità di danno erariale. Si tratta di una responsabilità amministrativo-contabile di natura prevalentemente patrimoniale. Essa mira al risarcimento del pregiudizio economico (danno emergente o lucro cessante) subito dalla Pubblica Amministrazione a causa di condotte dolose o colpose gravi di dipendenti o amministratori.” La responsabilità per danno erariale riguarda i casi in cui un dipendente pubblico o un amministratore causa un danno economico alla Pubblica Amministrazione. Quando si dice che “esiste un’Amministrazione che subisce un danno”, si sottolinea proprio che il patrimonio pubblico è stato leso, e quindi lo Stato (o altro ente pubblico) può chiedere il risarcimento. Questo danno può essere per dolo (intenzione) o colpa grave.

 Il Sostituto Procuratore si inoltra, poi, nei meandri burocratici che caratterizzano l’azione amministrativa, evidenziando come l’accertamento della responsabilità contabile richieda un’attenta analisi del nesso causale tra la condotta del soggetto agente e il danno arrecato all’erario, nonché la verifica dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. Prima del 1994, la responsabilità amministrativa era molto più ampia: bastava anche la colpa lieve, cioè una semplice negligenza o errore non particolarmente grave, per essere chiamati a rispondere del danno. Con le riforme del 1994 c’è stata una svolta importante: la responsabilità è stata limitata ai casi di dolo o colpa grave. Qui subentra il concetto di Scudo erariale. Si tratta di una misura eccezionale che limita la responsabilità per danno erariale dei funzionari pubblici. Prima del ’94 bastava che un funzionario o un amministratore commettesse una colpa lieve o dolosa per essere chiamati a rispondere del danno erariale. Con le successive leggi del ’94 viene esclusa la colpa lieve e subentra il dolo o colpa grave: negligenza macroscopica o imprudenza evidente. Dopo il 2000 si parla solo di dolo (colpa grave esclusa temporaneamente).

Responsabilità dei pubblici funzionari per quanto riguarda le loro funzioni è stato il tema trattato dal dott. Enrico Bologna. “Quando parliamo degli illeciti dei Pubblici Ufficiali e reati contro la pubblica amministrazione- spiega il dott. BOLOGNA- ci riferiamo alle condotte illecite commesse da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nello svolgimento delle loro funzioni all’interno degli uffici pubblici. Sono reati di accertamento e perseguibilità per diversi motivi: Complessità delle prove, Ruolo dei soggetti coinvolti, Struttura burocratica, Interessi e pressioni politiche o economiche, Tipologia di reato. Inoltre, sono reati che non hanno una vittima vera e propria. In termini tecnici, questi reati vengono definiti “reati senza vittima” immediata o individuale perché la persona offesa non è quasi mai un singolo cittadino, ma l’intera collettività”. È difficile far emergere questo tipo di reati. Spesso a segnalare un illecito è un dipendente pubblico (o il collaboratore) che segnala un illecito di cui è venuto a conoscenza per ragioni di lavoro. Spesso lo fa per invidia o perché serba rancore. La legge lo protegge da ritorsioni e garantisce la riservatezza della sua identità. Molte di queste segnalazioni sono considerate “notizie non costituenti reato”. Nel suo excursus, il S. Procuratore cita alcune leggi: la legge n° 86 del 7 febbraio 1990 che a introdotto le definizioni chiare di Pubblico Ufficiale (art. 357) e Incaricato di Pubblico Servizio (art. 358), basandole sulla funzione svolta e non più sul rapporto di impiego con lo Stato; la legge n° 190 del 6 novembre 2012 che rappresenta il passaggio fondamentale alla prevenzione della corruzione; la legge n°69 del maggio 2015. Spiegando in modo approfondito i diversi cambiamenti, i dott. Gangi ha sottolineato come queste leggi abbiano cambiato il “peso” giudiziario degli illeciti, cercando di definire meglio cosa sia penalmente rilevante e cosa rientri nella normale (anche se talvolta errata) attività amministrativa. (foto Rita Bevilacqua) RITA BEVILACQUA

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