BARRAFRANCA. Respinto il ricorso del Comune contro la bocciatura dell’Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2019/2023.

A respingere tale ricorso è stato il Tar Catania, sezione quinta. Il sindaco Giuseppe Lo Monaco ha intanto preannunciato un ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa CGA Regione Sicilia. Il Comune di Barrafranca aveva presentato al Tar Sicilia sezione di Catania il ricorso dopo che lo stesso Comune aveva chiesto al Ministero degli Interni di riesaminare il provvedimento con cui si stabiliva – da parte dello stesso Ministero – la bocciatura di tale strumento finanziario, l’Ipotesi di Bilancio Stabilimento Riequilibrato 2019/2023 approvato dal dai Commissari Prefettizi il 29 novembre 2023. Da registrare che nello stesso Comune di Barrafranca, era stato dichiarato il dissesto finanziario a partire dal 2021. Numerose le motivazioni portate dal Tar Catania per la bocciatura del ricorso del Comune di Barrafranca. Il Comune aveva, tra l’altro, chiesto l’annullamento, previa sospensione, del Decreto Ministeriale del 26 luglio 2024 e notificato all’Ente Locale barrese dalla Prefettura di Enna in data 1 agosto 2024. Una prima ipotesi di Bilancio Stabilimento Riequilibrato per lo stesso quinquennio, era stata bocciata. Il Comun aveva quindi provveduto a presentare una seconda Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato. La bocciatura della seconda “versione”, perché ritenuta “inidonea a rimuovere le cause che possano consentire alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di esprimere parere favorevole”,
Nelle conclusioni della relazione, la COSFEL – Commissione Stabilità Finanziaria Enti Locali – afferma che: “- (…) i presupposti di ammissibilità (…) di cui all’art. 259, 1-ter, ovvero la riduzione di almeno il 20% dei costi dei servizi, nonché della razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipate resta indimostrata. – TARI (…) le entrate risultano, rispetto agli accantonamenti e le poste in bilancio, anormalmente basse (…). È evidente che il tasso di riscossione si presenta assolutamente inadeguato ai fini della copertura dei costi previsti nel piano economico finanziario. – servizi a domanda individuale Richiesta inevasa quella relativa agli incassi dell’unico servizio attualmente svolto e quindi impossibile determinare il tasso di copertura. – gestione patrimonio – La gestione dei beni patrimoniali disponibili presenta ampi margini di efficienza da colmare”. “Lo stesso piano delle valorizzazioni e alienazioni per il triennio – si legge nella stessa relazione – non fornisce indicazioni analitiche precise, le entrate tributarie e patrimoniali, previsioni, accertamenti e soprattutto le riscossioni non consentono allo stato attuale di dimostrare che l’ente abbia intrapreso un percorso concreto e reale di risanamento. – (…) nonostante l’emissione di numerosissimi avvisi di accertamento tesi al recupero delle spettanze dell’ente da parte della Commissione”. Altri rilievi, “il tasso di evasione resta a livelli decisamente elevati e non consente un percorso virtuoso di risanamento”.
Gli altri punti riportati nel provvedimento del TAR Catania: “A dire del Comune, la predetta relazione, richiamata per relationem dal decreto ministeriale, sarebbe palesemente contradditoria e priva di coerenza logica interna. Errata, inoltre, sarebbe la circostanza secondo cui la seconda ipotesi di bilancio sarebbe stata presentata tardivamente. Per tali ragioni, in data 27 agosto 2024, il Comune ha presentato al Ministero istanza volta ad ottenere il riesame in autotutela del D.M. 23 luglio 2024. Tuttavia, con nota prot. DAIT n. 110228 del 16 settembre 2024, il Ministero ha rigettato l’istanza de qua, comunicando di non ritenere sussistenti i presupposti per un riesame del provvedimento”. “L’Ente, ha dunque notificato – si legge nel provvedimento del Tar Catania – il ricorso in esame chiedendo a questo TAR l’annullamento di tutti gli atti sopra richiamati, sulla base dei seguenti motivi: I) Violazione e/o falsa applicazione (sotto più profili) dell’art. 261, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del D.M. Interno del 29 novembre 2022 n. 5004/M/3 – Eccesso di potere – Abnormità – Incompetenza. Il D.M. 23 luglio 2024 sarebbe viziato da incompetenza in quanto è stato firmato dal Sottosegretario, mentre l’atto di mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è un atto del Ministro dell’Interno, il quale non avrebbe mai conferito delega per la firma dei decreti in questione. Il predetto vizio riguarderebbe altresì il provvedimento di riesame, adottato e sottoscritto dal Direttore Centrale del DAIT. Il decreto ministeriale sarebbe altresì illegittimo per cumulo di funzioni consultive e dispositive nel medesimo procedimento, stante che il Sottosegretario firmatario del D.M. avrebbe svolto le funzioni di Presidente della COSFEL, che ha reso il parere negativo del 4 luglio 2024. II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 261, comma 4, d.lgs. N. 267/2000 e s.m.i. – Eccesso di potere – Illogicità manifesta – Errore nei presupposti, di fatto e diritto – Carenza di istruttoria – Violazione di principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa – Sviamento. Il D.M. 23 luglio 2024 sarebbe illegittimo nella parte in cui afferma che la seconda ipotesi di bilancio sarebbe stata presentata oltre il termine di cui all’art 261, comma 4, TUEL, non considerando che il predetto termine di quarantacinque giorni va computato a decorrere, non dalla data di emanazione del decreto, bensì dalla data di notifica all’Ente, avvenuta il 18 ottobre 2023, con la conseguenza che il termine di presentazione scadeva il 2 dicembre 2023, mentre l’ipotesi di bilancio è stata presentata il giorno antecedente. III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 259 e ss. D.lgs. N. 267/2000 e s.m.i. – Eccesso di potere – Carenza di istruttoria – Difetto di motivazione – Errore nei presupposti, di fatto e di diritto – Travisamento – Sviamento della causa – Illogicità – Contraddittorietà – Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa. Il provvedimento di mancata approvazione si fonderebbe su una relazione istruttoria della COSFEL palesemente contradditoria e priva di coerenza logica interna, che dunque inficerebbe il provvedimento conclusivo del DAIT. In particolare, sarebbero state rilevate le seguenti incongruenze e discrasie. i) Al D.M. 23 luglio 2024 sono state allegate due relazioni, assolutamente identiche ma riportanti la data l’una del 24.7.2024, l’altra del 4.7.2024, a seguito di trasformazione, a penna, del giorno da 24 in 04. ii) La relazione conterebbe in più pagine la prescrizione “Si propone di inserire a fine relazione la prescrizione sul monitoraggio delle riscossioni delle entrate” la quale sarebbe incoerente con il contenuto delle considerazioni conclusive; le prescrizioni si giustificherebbero, infatti, solo in caso di approvazione dell’ipotesi di bilancio, ai sensi dell’art. 261, comma 3, TUEL, e non anche nel caso di rigetto. Dal che se ne ricaverebbe che, inizialmente, la relazione concludesse in senso favorevole all’approvazione. iii) Nel corpo della relazione si attesta che “è stato rispettato quanto dettato dall’art. 259, 1-ter, ovvero la riduzione di almeno il 20% dei costi dei servizi e precisamente rispetto all’anno 2018 (ultimo bilancio approvato)”, mentre nelle considerazioni conclusive si afferma che “i presupposti di ammissibilità per i quali il bilancio non risulta in equilibrio dal primo anno bensì dall’ultimo di cui all’art. 259, 1-ter (…) resta indimostrata”. L’Ente invece avrebbe documentato, come peraltro verificato in sede di istruttoria, la riduzione dei costi dei servizi in misura superiore al 20%, mentre in relazione alle partecipazioni, avrebbe dimostrato che le uniche partecipazioni di cui l’Ente è titolare sono quelle obbligatorie per legge (ATI Enna e SRR ATO 6 Enna).
iv) La relazione, con riguardo alla TARI, afferma che “non è dato comprendere come possa garantirsi e attestare da parte degli uffici comunali, la copertura del servizio al 100% e poi le entrate risultano, rispetto agli accantonamenti e alle poste in bilancio, anormalmente basse (…). È evidente che il tasso di riscossione si presenta assolutamente inadeguato ai fini della copertura dei costi previsti nel piano economico finanziario”. Anche la superiore affermazione sarebbe errata, a parere dell’Ente, in quanto il Comune di Barrafranca avrebbe proceduto alla determinazione delle Tariffe TARI in ottemperanza a quanto disposto dall’ARERA ed i piani economici finanziari sarebbero stati tutti validati dalla SRR ATO 6 Enna, e corredate dal parere favorevole dell’organo di revisione dell’Ente. Dai dati riportati nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrata emergerebbe, peraltro, che, per tutti gli anni contemplati, i proventi afferenti alla gestione del servizio rifiuti assicurerebbero una percentuale di copertura del 100% dei costi risultanti a consuntivo. v) Con riguardo ai servizi a domanda individuale la relazione afferma che sarebbe rimasta inevasa la richiesta relativa agli incassi dell’unico servizio attualmente svolto e quindi sarebbe impossibile determinare il tasso di copertura. Sul punto il Comune rileva, invece, di aver fornito i dati relativi ai proventi e ai costi sostenuti per l’erogazione dell’unico servizio a domanda individuale reso all’utenza, e cioè la mensa scolastica, servizio che è stato esternalizzato ed affidato ad operatore economico del settore, restando a carico dell’ente solo l’obbligo di corrispondere il prezzo dovuto all’appaltatore, essendo stati imputati a bilancio esclusivamente i contributi erogati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la mensa del personale scolastico. In ogni caso, sarebbe stata rispettata la percentuale minima di copertura dei costi del servizio, per come illustrato in ricorso. vi) Quanto alla gestione del patrimonio, la relazione affermerebbe che “la gestione dei beni patrimoniali disponibili presenta ampi margini di efficienza da colmare. Lo stesso piano delle valorizzazioni e delle alienazioni per il triennio non fornisce indicazioni analitiche e precise”. Anche tale affermazione sarebbe errata in quanto l’ente avrebbe proceduto ad un’attenta ricognizione dei beni del patrimonio disponibile, indicati nel piano delle valorizzazioni e alienazioni approvato, con indicazione del valore stimato di ciascun bene. Tali beni, peraltro, sarebbero costituiti esclusivamente, oltre che da aree su cui insistono cabine ENEL, da alloggi ERP, i cui eventuali proventi di alienazione dovrebbero essere reinvestite per uguali medesime finalità. Peraltro, ai sensi dell’art. 255, comma 9, del TUEL, sino a che perdura la procedura di dissesto, sarebbe sottratto all’ente qualsiasi potere di dismissione dei beni patrimoniali, essendo rimesso all’Organo Straordinario di liquidazione. vii) per quanto riguarda le entrate tributarie diverse dalla TARI, l’ente rappresenta di aver proceduto ad allocare le entrate di dubbia riscuotibilità nella parte uscite (fondo crediti di dubbia esigibilità). Le previsioni contenute nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato relative alle entrate tributarie e patrimoniali 2019-2023, contrariamente a quanto indicato nella relazione allegata al decreto ministeriale. 6. Anche il provvedimento con cui è stato negato il riesame sarebbe viziato, per difetto di motivazione, non spiegando le ragioni per cui le incongruità rilevate dal comune non sono state ritenute idonee a determinare un riesame della fattispecie. 7. Si è costituito in giudizio, con memoria di mera forma, il Ministero dell’Interno, confermando la legittimità degli atti impugnati, e chiedendo il rigetto del ricorso, nonché dell’istanza cautelare avanzata, per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora. 8. Si è costituito in giudizio anche l’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, a cui il ricorso è stato prudenzialmente notificato, chiedendo di essere estromesso, in quanto estraneo alla controversia. 9. Con ordinanza n. 471 del 19 novembre 2024, il Collegio, ritenendo, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, fondate le censure di difetto di motivazione, contraddittorietà e difetto di istruttoria formulate dal ricorrente, ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente ai fini di un riesame degli atti impugnati in relazione alle seguenti criticità: “- non è sufficientemente precisato in che termini risultano indimostrati i presupposti di applicabilità della regola di cui all’art 259, comma 1-ter, del T.U.E.L., essendosi attestata, nel corpo della relazione, la riduzione di almeno il 20% del costo dei servizi e risultando le partecipazioni dell’ente limitate a quelle obbligatorie per legge; – non risulta coerente la conclusione secondo cui l’ente non avrebbe comunicato gli incassi relativi all’unico servizio a domanda individuale espletato, circostanza che non avrebbe consentito di determinare il tasso di copertura del costo di servizio, considerato che nel corpo della relazione il predetto tasso risulta puntualmente calcolato sulla base dei dati contenuti nell’allegato F all’ipotesi di bilancio; – appaiono generiche le criticità evidenziate in relazione alla gestione del patrimonio, non essendo precisato quali siano gli “ampi margini di efficienza da colmare” e le “lacune”, sul punto, del piano; – appaiono altrettanto generiche e non sufficientemente motivate le affermazioni secondo cui allo stato attuale non può ritenersi che l’ente possa intraprendere un percorso concreto di risanamento; – (…) dai documenti prodotti in atti, la seconda ipotesi di bilancio risulta corredata dai dati relativi alle riscossioni dell’ente; – l’originario parere “favorevole con riserva” espresso dall’organo di revisione in relazione alla prima ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato risulta esser stato superato dal parere favorevole, senza riserve, reso dal medesimo organo sulla seconda ipotesi, come si evince dal modello F ad essa allegato; – non appare conseguentemente coerente, o comunque sufficientemente motivata, l’affermazione secondo cui la seconda ipotesi di bilancio non conterrebbe sostanziali novità rispetto alla prima”. Il giudizio è stato, pertanto, rinviato, per la trattazione nel merito, all’udienza dell’11 marzo 2025. 10. Con memoria depositata l’8.2.2025, il Comune, nel rilevare l’inerzia dell’Amministrazione, a quella data, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. 11. In data 7.3.2025, il Ministero ha depositato il documento prot. n. 6038 del 13.2.2025, contenente la nuova relazione istruttoria sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato resa dalla COSFEL, in esito al riesame degli atti impugnati, sostanzialmente confermativa delle conclusioni già rassegnate in precedenza. 12. In data 10.3.2025, il Comune ricorrente ha depositato osservazioni critiche alla predetta relazione, rilevandone la tardività e l’incompletezza. 13. All’udienza dell’11.3.2025, in considerazione del deposito a ridosso N. 01917/2024 REG.RIC. dell’udienza dell’atto di riesame e dei rilievi critici, il Collegio ha rinviato la trattazione della causa alla successiva udienza pubblica del 6.5.2025. 14. Con memoria deposita il 5 aprile 2025, la difesa dell’ente ha richiamato il contenuto delle “osservazioni critiche” sottoscritte dal Sindaco e ha insistito per l’accoglimento del ricorso; quindi alla pubblica udienza del 6 maggio 2025, il ricorso è stato posto in decisione. 15. Preliminarmente va accolta la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dell’Assessorato regionale per le Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in quanto del tutto estraneo alla controversia de qua. La Regione non ha, infatti, alcuna competenza in relazione al potere esercitato per mezzo degli atti impugnati, che, difatti, sono riferibili esclusivamente al Ministero dell’Interno. Lo stesso ricorrente, peraltro, evidenzia di aver notificato il ricorso anche all’Amministrazione Regionale solo in via prudenziale. Va disposta, pertanto, l’estromissione dal giudizio dell’Assessorato. 16. Nel merito, il ricorso è infondato. 16.1. Va innanzitutto disatteso il primo motivo di ricorso, con cui il Comune ricorrente muove censure di incompetenza avverso il D.M. 23 luglio 2024, a firma del Sottosegretario del Ministro dell’Interno, con cui è stata negata l’approvazione dell’ipotesi di bilancio, nonché avverso la nota n. 110228 del 16 settembre 2024, a firma del Direttore Centrato del Dipartimento, con cui è stata rigettata l’istanza di riesame in autotutela. Sostiene parte ricorrente, in particolare, che l’art. 261 del TUEL attribuisce il potere di esaminare l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato alla COSFEL, mentre il potere di approvare (o non approvare) l’ipotesi, in conformità del parere espresso dalla Commissione, è attribuito esclusivamente al Ministero dell’Interno. Nel caso di specie, dunque, il D.M. 23 luglio 2024 sarebbe affetto da vizio di incompetenza in quanto adottato a firma del Sottosegretario, il quale, non solo N. 01917/2024 REG.RIC. sarebbe privo delle necessarie deleghe, ma avrebbe illegittimamente cumulato in sé funzioni consultive e dispositive, avendo già preso parte al procedimento in qualità di Presidente della COSFEL. Altrettanto viziato da incompetenza sarebbe il rigetto dell’istanza di riesame in autotutela, che, in quanto contrarius actus, avrebbe anch’esso dovuto essere adottato dal Ministero dell’Interno, e non dal Direttore Centrale del Dipartimento, come avvenuto nel caso di specie. Le censure sono infondate. Con il D.M. 29 novembre 2022, n. N. 5004/M/3 Uff. I – AA.GG., pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2023, il Ministro dell’Interno in carica ha attribuito al Sottosegretario Ferro la delega di funzioni (art. 3) per le materie di competenza del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, tra cui rientra quella oggetto del rapporto controverso. Peraltro, la funzione di Presidente della COSFEL è legislativamente attribuita al Sottosegretario con delega per le materie afferenti le autonomie locali e la finanza locale dall’art. 2 del D.P.R. 8 novembre 2013, n. 142 (Regolamento concernente la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali). Dunque, il lamentato cumulo di funzioni non solo non è fonte di illegittimità, ma è previsto a livello normativo. Non sussiste, peraltro, alcuna norma che preveda una ipotesi di incompatibilità tra la funzione istruttoria, svolta in seno alla Commissione, e quella decisoria, espletata a conclusione del procedimento di cui all’art. 261 TUEL. Il carattere meramente confermativo della nota n.110228 del 16 settembre 2024, escludendone l’autonoma lesività, consente di superare le analoghe censure mosse contro la stessa, in quanto irrilevanti ai fini della decisione. 16.2. Proseguendo nell’esame del ricorso, occorre premettere che, a seguito delremand, l’Amministrazione ha provveduto al riesame degli atti impugnati, depositando, seppur tardivamente, una nuova relazione istruttoria della COSFEL e N. 01917/2024 REG.RIC. riservandosi di emettere un eventuale nuovo decreto ministeriale confermativo. Tale ultimo provvedimento non risulta essere stato adottato. Pertanto, il Collegio ritiene di dover procedere all’esame della legittimità del D.M. 23 luglio 2024 e degli altri atti impugnati, alla luce delle precisazioni e dei chiarimenti forniti con la nuova relazione versata in atti, la quale si limita ad esplicitare in maniera più puntuale le ragioni della mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio alla luce delle criticità evidenziate con l’ordinanza collegiale n.471 del 19 novembre 2024, apparendo dunque sostanzialmente confermativa delle conclusioni già rassegnate con la prima relazione e confluite nel decreto ministeriale. 16.3. In particolare, nella nuova relazione, la Commissione conclude affermando quando segue: “a seguito di un riesame della (…) ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, permangono le criticità e si conferma il parere non favorevole (…) in quanto la stessa non garantisce all’ente il reale perseguimento del riequilibrio finanziario (…) attuando un percorso di risanamento efficace e concreto che, al termine dei cinque anni, possa garantire il mantenimento di un equilibrio strutturale duraturo nel tempo, attraverso le proprie risorse, scongiurando il riformarsi negli anni di un disavanzo da riequilibrare”. Con particolare riferimento ai punti oggetto dell’ordinanza cautelare di remand, nella relazione si conferma che: “a) non sono dimostrati i requisiti previsti dalla norma per l’applicazione dell’art. 259 comma 1 ter del TUEL”; b) (…) per i servizi a domanda individuale, non risultano forniti i dati di cassa (…) e quindi non è possibile determinare il tasso di copertura dei costi in fase di preconsuntivo con i dati della riscossione e accertare se gli stessi si discostano dal tasso di copertura calcolato con i dati di previsione”; c) (…) per la gestione del patrimonio, i dati acquisiti sono scarsi e lacunosi e non consentono di esprimere un giudizio positivo sull’efficiente utilizzo delle risorse collegate alla gestione dei propri beni (…)”; d) (…) lo stato di analisi delle manovre adottate per le entrate tributarie e patrimoniali e per le spese correnti, non permette di esprimere un giudizio positivo sulla capacità dell’ente di aver intrapreso nel periodo 2019/2023 un percorso concreto di reale risanamento, che avrebbe dovuto concludersi nell’anno 2023, come previsto dalla norma. L’ipotesi presentata presenta una incidenza delle entrate proprie (tributarie ed extratributarie) più bassa rispetto alla necessità di spesa corrente dell’ente, ossia a quella spesa che di regola assolve all’erogazione dei servizi indispensabili per l’amministrazione, al pagamento delle retribuzioni e acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento generale dell’ente. Il quadro degli equilibri, infatti, mostra un evidente gap tra le entrate correnti e le spese correnti, squilibri che l’ente fronteggia attraverso il ricorso ad entrate straordinarie da recupero evasione stimato in oltre 5.000.000,00 ma che fanno riferimento a ben quattro annualità pregresse (2019/2022) e che, certamente, se rapportate alla singola annualità sarebbero insufficienti. Si aggiunge che l’ipotesi presentata non illustra adeguatamente le modalità del servizio di riscossione delle entrate (…) soprattutto per le entrate non ricorrenti, come quelle da recupero evasione e, anche se risultano messe in campo manovre di riduzione della spesa che, tuttavia, non impattano sui risultati degli esercizi dell’ipotesi, nel complesso si ritiene non adeguate le misure proposte (…) a superare il deficit strutturale e a dimostrare il reale conseguimento di un percorso virtuoso di risanamento”. 16.4. Il Comune ricorrente non ha impugnato la citata relazione e si è limitato ad evidenziarne la tardività, l’incompletezza rispetto a quanto richiesto dal Collegio ed il carattere meramente confermativo, sostanzialmente ribandendo le argomentazioni e le difese spiegate in ricorso. 16.5. In merito, il Collegio ritiene che i provvedimenti impugnati, alla luce della rinnovata istruttoria del Ministero dell’Interno, resistano alle articolate censure formulate dall’Ente, quantomeno sotto un profilo determinante. Occorre premettere che gli atti impugnati risultano poggiare su plurime ragioni, dovendosi qualificare quali atti plurimotivati. Tra queste, ve n’è una, autonoma ed indipendente, che, a parere del Collegio, riveste valore pregnante in quanto costituisce ragione idonea ex se a supportare le conclusioni negative a cui è pervenuta la COSFEL, che hanno dato luogo al provvedimento ministeriale di diniego dell’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato presentata dall’Ente. E’ principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell’intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice” (Consiglio di Stato sez. II, 21/03/2025, n.2373 e giurisprudenza ivi richiamata). Nel caso di specie, la motivazione idonea, di per sé sola, a supportare la legittimità dei provvedimenti impugnati è sostanzialmente condensata in quanto sintetizzato alla su indicata lettera d) della relazione resa dalla COSFEL, in sede di riesame, che, invero, conferma, meglio argomentando, quanto già criticamente evidenziato in precedenza dalla Commissione nella prima relazione e posto a fondamento del D.M. 23 luglio 2024. 16.6. Rileva in particolare la Commissione che l’ipotesi di bilancio presentata dall’Ente riporta un disavanzo per gli anni 2019/2022 ed è in equilibrio solo per l’ultimo anno dell’ipotesi, ossia l’anno 2023. Ciò è dovuto al fatto che l’ipotesi è stata approvata dall’Ente solo nell’anno 2023, quando dunque la gestione degli altri anni del quinquennio era ormai a consuntivo, scontando così l’impossibilità per l’Ente di assumere scelte di riorganizzazione in grado di incidere sulla gestione pregressa. Peraltro, le misure di riduzione delle spese, come detto previste dall’Ente solo per gli anni a decorrere dal 2023, non risultano efficaci, a parere della Commissione, per raggiungere concreti risultati di risparmio al termine del quinquennio, essendo inevitabilmente destinate ad avere incidenza solo negli anni successivi. Il disavanzo degli anni 2019-2022, è dovuto, precisa poi la Commissione, ad una situazione di deficit strutturale dell’Ente, causato dalla presenza costante di spese superiori alle entrate, che denotano una incapacità di programmazione delle spese in maniera coerente con le risorse a disposizione. Viene evidenziato, difatti, che l’ipotesi presentata si basa, non tanto su manovre incentrate sulla effettiva riduzione della spesa, bensì su manovre inerenti entrate, per lo più di natura straordinaria e non ricorrente, oltre che di dubbia realizzabilità, essendo il pareggio ottenuto attraverso, l’appostazione al bilancio d’esercizio del 2023 di una previsione di entrata di oltre cinque milioni di euro, relativa all’emissione di Avvisi di Accertamento IMU per il quadriennio precedente (cfr. pag. 12 della relazione). La Commissione evidenzia, condivisibilmente, che le entrate da recupero evasione sono generalmente realizzate in tempi medio/lunghi rispetto all’accertamento del credito, determinando “non solo un disallineamento tra accertamento e riscossione, ma anche effetti negativi sull’equilibrio di cassa più in generale” (cfr. pag. 14 della relazione). L’Ente, dunque, avrebbe dovuto adottare provvedimenti ingeneranti risparmi di spesa, che nel breve/medio e lungo periodo potessero durevolmente compensare da un lato le minori entrate e dall’altro le maggiori spese fino all’esercizio 2022, superando in maniera equilibrata il disavanzo di competenza registrato. L’utilizzo di entrate straordinarie non ricorrenti nell’anno 2023, come quelle derivanti dal recupero evasione, non garantisce, infatti, l’equilibrio futuro, soprattutto quando la previsione di entrata non risulta accompagnata da un valido programma di lotta all’evasione. Per tale motivo, le entrate non ricorrenti devono N. 01917/2024 REG.RIC. essere destinate a finanziare spese di uguale natura, straordinarie ed eccezionali (cfr. pag. 15 della relazione). 16.7. Le predette conclusioni appaiono esenti da profili di illogicità e, peraltro, non sono state utilmente confutate dal Comune ricorrente. 16.8. Alla luce di quanto sopra, e stante la tenuta del sopra esaminato profilo motivazionale, avente carattere determinante, il Collegio ritiene di poter omettere l’esame delle restanti censure mosse dal Comune, che, seppur non prive di qualche rilevanza, risultano inevitabilmente assorbite a fronte di un atto plurimotivato. 17. In conclusione, il ricorso è infondato e, previa estromissione dell’Assessorato resistente, va respinto. 18. In considerazione della complessità delle questioni trattate e della natura interpretativa delle stesse, le spese del giudizio possono essere compensate P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, estromette dal giudizio l’Assessorato resistente e respinge il ricorso. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025”. Il sindaco di Barrafranca Giuseppe lo Monaco afferma: “Io ritengo che sia una sentenza profondamente ingiusta ed errata, nei presupposti, nelle motivazioni e in tutto”. “Ritengo – aggiunge il sindaco Lo Monaco – che, ancora una volta, sia stato commesso un oltraggio nei confronti della città di Barrafranca e, in ogni caso, stiamo dando incarico per impugnare questa sentenza dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa – CGA – della Regione Siciliana”. E continua: “Riteniamo di essere nel giusto e Barrafranca non merita di stare ancora nel limbo del dissesto contrariamente a quello che sostiene il Ministero dell’interno che ha richiesto di collaborare con il Comune, Invece vuole che Barrafranca rimanga ancora nel limbo del dissesto finanziario e sia condannata a morire”. Il sindaco Giuseppe Lo Monaco conclude: “Non non ci arrenderemo mai”. (Ndr: In allegato il provvedimento integrale del TAR di Catania). GAETANO MILINO