Impossibilità – per le persone con ridotta o impedita capacità motoria – di ricevere visite specialistiche di otorinolaringoiatra a Barrafranca.

Servizio di Informazione/Divulgazione utile e concreto verso i cittadini.

Riceviamo, Condividiamo e Pubblichiamo la lettera/segnalazione di un cittadino barrese su una grave e incresciosa situazione presente a Barrafranca su temi che riguardano <<IL DIRITTO ALLA SALUTE>> e <<LE BARRIERE ARCHITETTONICHE>>.

Di seguito il testo integrale della lettera che – su richiesta dell’autore – per ovvi motivi di privacy e per alleggerire il peso della lettura, contiene delle omissioni che non alterano il senso dei contenuti della lettera. I nomi e i dati sensibili sono stati oscurati con il simbolo […], mentre alcune parti del testo che riguardano il quadro normativo sono state sostituite dalla parola [omissis].

Buona lettura!

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Trasmissione mezzo PEC (pagg. tot. 10 – minuti letti 28)

Barrafranca 01/09/2023

Al Comune di Barrafranca: Sindaco e Assessore alla Sanità

All’ASP 4 di Enna: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Dirigente Poliambulatorio di Barrafranca

E p. c.: Alla Prefettura di Enna, Ai Carabinieri di Barrafranca

Oggetto: Impossibilità – per le persone con ridotta o impedita capacità motoria – di ricevere visite specialistiche di otorinolaringoiatra a Barrafranca. Segnalazione.

Consultando il sito internet dell’ASP di Enna e aprendo la pagina “Azienda” (link: https://www.aspenna.it/azienda/) ci appare il seguente testo:

<<L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna garantisce la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività (nota dello scrivente: estratto art.32 Cost.). I principi ispiratori aziendali sono orientati verso la centralità della persona titolare del diritto della salute, l’equità nell’accesso alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e ai servizi sanitari e la copertura assistenziale, assicurando livelli essenziali e uniformi di assistenza che vengono garantiti sull’intero territorio Ennese>>.

Una bellissima frase che ispira senso di fiducia e sicurezza verso i cittadini “utenti” dell’azienda. Ma la realtà, almeno per quello che ho dovuto costatare quando ho cercato di fare ricevere una visita specialistica otorinolaringoiatra a mia madre – incapace di deambulare – è del tutto diversa.

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Egregio Signor Sindaco, Egregio Assessore, Egregi Direttori, Egregio Signor Prefetto, Egregio Comandante della Stazione locale dei Carabinieri (che leggete per conoscenza), la presente ha la finalità di porre alla Vostra Cortese Attenzione la grave situazione in cui si trovano i cittadini di Barrafranca che presentano una limitata capacità motoria e che hanno necessità di ricevere una visita otorinolaringoiatra sia in una struttura pubblica, sia in uno studio medico privato.

1. I FATTI (che spiegano il titolo dell’oggetto).

Primo fatto

Il giorno […] luglio 2023 mi sono recato presso il Poliambulatorio di Barrafranca munito della ricetta con la prescrizione della visita specialistica del medico curante e della prenotazione, precedentemente eseguita. Salgo, utilizzando la scala, al primo della struttura e attendo nel corridoio (che funge anche da sala d’aspetto), in prossimità della stanza del medico specialista.

Dopo un po’ di tempo, esce dalla stanza del medico un’infermiera (che non ho potuto identificare perché non portava il cartellino identificativo previsto dalla Circolare N. 3/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica) alla quale esibisco la documentazione. L’infermiera, dopo aver letto la ricetta del medico curante, con atteggiamento “sguaiato” e “arrogante” esclama: “ma che fa non lo sa il suo medico che visite otorinolaringoiatra a domicilio non se ne fanno?”.

Al che, rispondo: “guardi che mia madre non è in condizioni di potere deambulare e che il suo medico curante – conoscendo bene le sue patologie – ha prescritto la visita domiciliare…”. E l’infermiera, tutta infastidita, va a riferire al medico specialista.

Subito dopo esce dalla sua stanza il medico […] sventolando la ricetta del medico curante e chiedendo (o meglio sbraitando) “…chi è… […]. Mi avvicino e il medico mi spiega che non può fare la visita a domicilio poiché le attrezzature mediche di cui è dotato il presidio sanitario di Barrafranca sono “inamovibili” e quindi è necessario che io porti – fisicamente – mia madre nella sua stanza, ubicata al primo piano della struttura.

A questo punto faccio notare al medico che l’unico ascensore presente nella struttura è guasto (almeno così riporta, ancora oggi, il foglietto attaccato alla porta dell’ascensore), e che per mia madre è assolutamente impossibile salire le scale. Gli chiedo quindi di trovare una soluzione alternativa.

Ecco la sua risposta alla mia richiesta di soluzione “…non so che dirti, non posso farci nulla, se vuoi, vai dai Carabinieri…”.

Rimango basito! Mi sarei aspettato, invece, che il medico venisse a casa di mia madre almeno per una visita generale “esplorativa” di monitoraggio, (chissà, magari tutte quelle attrezzature inamovibili non sarebbero state necessarie), così come hanno fatto altri medici specialisti che hanno visitato mia madre […]. Quindi vado al C.U.P., posto al piano terra della struttura, per disdire la visita in attesa che riparino l’ascensore.

Dopodiché, mi reco alla stazione locale dei Carabinieri, chiaramente non perché lì avrei trovato la soluzione (come consigliato “altezzosamente” dallo specialista) e nemmeno per fare denunzie per “malasanità”, ma semplicemente per segnalare il fatto sopra esposto. I Carabinieri mi assicurano che, per quelle che sono le loro competenze, si sarebbero prodigati a risolvere il problema.

Secondo fatto

Non potendo usufruire della struttura pubblica, cerco uno specialista privato a Barrafranca disponibile a fare una visita otorinolaringoiatrica a mia madre. Lo studio medico che io conoscevo (forse l’unico a Barrafranca) in quel periodo era chiuso per ferie per cui ho aspettato la riapertura.

Non appena lo studio riapre, tento di prenotare, telefonicamente, la visita specialistica facendo presente al mio interlocutore […] che mia madre non può deambulare e che per essa è impossibile recarsi presso i locali del loro studio perché sono presenti delle barriere architettoniche, per lei insormontabili, che lo rendono “inaccessibile” e “invisitabile” (quattro gradini in muratura all’esterno di cui due ricavati sopra il marciapiedi e uno sulla strada e senza un minimo corrimano, in più almeno dieci gradini nell’androne interno del palazzo). Prontamente […], dopo avere rappresentato al medico la mia richiesta e le mie esigenze, mi richiama dicendomi che il medico non può fare visite a domicilio poiché le attrezzature mediche di cui è dotato lo studio sono fisse e non trasportabili. Stessa identica musica!

Ebbene, alla luce dei fatti sopra esposti, mia madre, […] con grave limitazione permanente della capacità di deambulazione, non può ricevere una visita otorinolaringoiatra semplicemente perché sia la struttura pubblica, sia quella privata non possiedono i requisiti di “accessibilità” e “visitabilità” prescritti dalle norme vigenti in materia di abbattimento ed eliminazione delle barriere architettoniche (nella struttura pubblica, perché l’ascensore non funziona – e quindi è come se non ci fosse – e in quella privata, perché mancano ausili come montascale, piattaforme elevatrici, servo scale, ecc. che consentirebbero di superare le barriere architettoniche presenti).

E – come Voi ben sapete – per le persone con capacità motorie ridotte o impedite, gli organi di senso, soprattutto quelli della vista e dell’udito, sono molto importanti perché sono quelli che maggiormente gli consentono di comunicare e di interagire con l’ambiente circostante.

ALLA LUCE DI QUESTI FATTI NON RESTA CHE COSTATARE, TRISTEMENTE, CHE – A BARRAFRANCA – I CITTADINI CHE SI TROVANO IN CONDIZIONI DI CAPACITÀ MOTORIA RIDOTTA O IMPEDITA, SONO IMPOSSIBILITATI A RICEVERE VISITE OTORINOLARINGOIATRICHE A CAUSA DELLA MANCATA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESENTI NEGLI EDIFICI (SIA PUBBLICI CHE PRIVATI) CHE OSPITANO GLI STUDI DEGLI SPECIALISTI.

2. QUADRO NORMATIVO

Consentitemi adesso […] di fare una sintesi sul quadro normativo che riguarda la materia. Sarà per tutti un piccolo ripasso che credo apprezzerete.

Viviamo in una società la cui organizzazione spaziale non è stata progettata per la mobilità delle persone con disabilità, perlomeno fino a qualche decina di anni fa. Tuttavia, da quando finalmente si è diffusa una maggior sensibilità verso questo problema, la legislazione ha introdotto una serie di prescrizioni affinché tutto il patrimonio edilizio e tutte le funzioni pubbliche siano “accessibili” anche da persone con ridotte capacità motorie e da persone su sedia a rotelle.

2.1 NORME COSTITUZIONALI

Il testo dell’Azienda Sanitaria, riportato all’inizio, è sicuramente ispirato all’articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, la migliore Costituzione del mondo come dicono molti giuristi e anche qualche comico famoso. Riporto l’articolo nella sua interezza.

Articolo 32 <<La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana>>.

E poi, tra i Principi Fondamentali della Costituzione, troviamo l’articolo 3.

Articolo 3 <<Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese>>.

Quindi andare dal proprio medico di famiglia o ricevere visite specialistiche, costituiscono una concreta esplicazione di un diritto fondamentale dell’individuo, tutelato dal nostro ordinamento giuridico e solennemente proclamato dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Si tratta del PIU’ ALTO DIRITTO ALLA SALUTE (nell’accezione specifica del DIRITTO ALLA CURA), uno dei diritti fondamentali e indisponibili sanciti dalla “Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che ha valore sovranazionale.

2.2 NORME SOVRANAZIONALI DELL’UNIONE EUROPEA

  • “Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea” (proclamata a Nizza nel 2000 e confermata a Lisbona nel 2007).

Art. 25 Diritti degli anziani

L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo 26. Inserimento delle persone con disabilità

L’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Articolo 35. Protezione della salute

Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

  • “Carta Europea dei Diritti del Malato” (presentata a Bruxelles il 15 novembre 2002).

I 14 diritti stabiliti dalla Carta europea dei diritti del malato cercano di rendere concreto il diritto alla cura e sono il punto di riferimento per valutare l’operato dei servizi sanitari, tanto pubblici quanto privati.

L’obiettivo della Carta non è garantire il minimo indispensabile: essa mira ad assicurare un “alto livello di protezione della salute umana” sancito dalla Carta dei diritti fondamentalidell’Unione Europea all’art. 35.

[omissis]

Inoltre la Carta – stabilendo il diritto all’informazione – oltre a rendere gli utenti consapevoli di quali sono i loro diritti in veste di pazienti, fornisce alle strutture sanitarie e ai medici uno strumento d’indirizzo deontologico e organizzativo (che medici, infermieri e tutti i soggetti che operano in ambito sanitario, dovrebbero conoscere e sottoscrivere assumendo specifici impegni per la sua attuazione).

Parte seconda: i 14 diritti dei pazienti

Art. 2 Diritto all’accesso

<<Ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi sanitari che il suo stato di salute richiede. I servizi sanitari devono garantire eguale accesso a ognuno, senza discriminazioni sulla base delle risorse finanziarie, del luogo di residenza, del tipo di malattia o del momento di accesso al servizio>>.

Parte terza: diritti di cittadinanza attiva

2. Diritto a svolgere attività di tutela

<<I cittadini hanno il diritto di svolgere attività per la protezione dei diritti nell’area della salute, e in particolare:

  • il diritto di comunicare informazioni e proposte, e il conseguente obbligo, da parte delle autorità responsabili dell’amministrazione dei servizi sanitari pubblici e privati, di prenderle in considerazione e di rispondere;
  • il diritto alla interlocuzione pubblica con le autorità sanitarie pubbliche e private>>.

Chiaramente, il rispetto di questi diritti implica il soddisfacimento sia di requisiti tecnici e organizzativi, sia di modelli comportamentali e professionali.

La presenza di barriere architettoniche non può e non deve, assolutamente, compromettere questi sacrosanti diritti fondamentali e mettere in discussione la loro “effettività”.

Questi ostacoli non sono giustificabili e non possono legittimare la negazione o la messa in discussione dei diritti dei pazienti.

Come cittadini Italiani ed Europei non possiamo accettare che questi diritti possano essere affermati solo in teoria, proclamati nelle leggi, ma negati e non attuati nella pratica a causa di questi ostacoli fisici costruttivi che impediscono l’accesso o lo spostamento alle funzioni minime essenziali specialmente per le persone con capacità motoria ridotta o impedita (sia nelle strutture pubbliche che in quelle private quali le strutture sanitarie, gli studi medici, o qualunque altro luogo o servizio).

La Carta è offerta all’attenzione di tutta società civile, delle istituzioni nazionali ed europee e di chiunque altro sia nella condizione di contribuire, con azioni od omissioni, alla tutela o alla violazione di questi diritti.

2.3 NORME NAZIONALI

Se la nostra Costituzione, promulgata nel 1947, sancisce per tutti pari diritti alladignità, libertà e uguaglianza, le barriere architettoniche sono uno degli ostacoli al godimento di questi diritti. Infatti, è solo diversi decenni dopo che l’Italia ha iniziato ad adottare una serie di disposizioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche (le prime norme in materia risalgono agli anni ‘70 con l’art. 27 della Legge n.118 del 1971, seguita dal regolamento di attuazione D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384).

Per comprendere pienamente quali sono le regole che disciplinano questo campo, bisogna applicare e coordinare, a mio avviso, tre diverse normative:

  1. LA NORMATIVA SANITARIA SPECIFICA, CHE REGOLAMENTA LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI MEDICINA DI BASE:
  • DPR 28 luglio 2000 N. 270. <<Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale>>.
  1. LA NORMATIVA SULL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE:
  • LEGGE 30 marzo 1971, n. 118. <<Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili>>.

Art. 27. Barriere architettoniche e trasporti pubblici.

Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o d’interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all’entrata in vigore della presente legge …;

  • Legge 9 gennaio 1989 N. 13. <<Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati>>.
  • Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. <<Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche>>.

Questo decreto introduce all’art. 2, la classificazione degli edifici in base a tre livelli di qualità:

Art. 2 lett. g) <<Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia>>

L’accessibilità esprime, quindi, il più alto livello di spazio costruito, in quanto ne consente la totale fruizione nell’immediato.

Art. 2 lett. h) <<Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta>>.

Art. 2 lett. i) <<Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale>>.

Art. 5. Criteri di progettazione per la visitabilità.

5.5. Altri luoghi aperti al pubblico.

Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l’accessibilità agli spazi di relazione. A tale fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito. Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile, devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 <<Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici>>.
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104. <<Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate>>.

Questa legge ha ampliato il campo di applicazione della normativa, sia con riferimento alla tipologia di edifici, che rispetto alle categorie d’intervento. Essa nasce da un presupposto preciso: l’autonomia e l’integrazione sociale si raggiungono solo se la persona con una disabilità e la sua famiglia possono contare su un sostegno adeguato.

Art. 24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

[omissis]
  • D.P.R. 503/1996. <<Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici>>.
  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. <<Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia>>.
[omissis]

Art. 82 – Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico.

6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.

9. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all’articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all’articolo 2 del citato regolamento approvato con D.P.R. n. 384 del 1978 (ora D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503), alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

  1. LA NORMATIVA ANTIDISCRIMINATORIA
  • Legge 1 marzo 2006 n. 67. <<Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni>>.

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilitàdi cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

Art. 2. Nozione di discriminazione

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

[omissis]

Quindi, secondo tale norma, le persone con disabilità sono da ricondurre alla definizione dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che recita: “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o d’integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

3. DEDUZIONI SUL QUADRO NORMATIVO

Relativamente alla PRIMA NORMATIVA, il DPR 270/2000: […], sancisceche:

  • <<lo studio del medico di assistenza primaria è considerato presidio del Servizio Sanitario Nazionalee concorre, quale bene strumentale e professionale del medico, al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo nei confronti del cittadino>>;
  • <<lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate>>;
  • <<detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati>>.

Come si può notare, nella normativa che regolamenta nello specifico l’attività del medico di base, non esiste alcun riferimento esplicito alla presenza di possibili barriere e alla necessità di eliminarle.

Anche l’Accordo contenuto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato tra lo Stato e le associazioni rappresentative dei medici non impone il requisito dell’accessibilità degli studi.

La sopra citata normativa ha comunque il merito di esplicitare ed evidenziare la natura giuridica dell’attività svolta in questi studi: si tratta di un presidio del Servizio Sanitario Nazionale e pertanto non può essere ricondotta ad una sola attività privata. Lo studio di un medico di base ha, quindi, rilevanza pubblica e concorre ad attuare il diritto costituzionale alla salute.

Relativamente alla SECONDA NORMATIVA, è oramai pacifico come le norme anti-barriere abbiano introdotto un dovere di progettare e realizzare qualsiasi tipo di edificio e spazio in modo da renderlo accessibile a tutti. Questo chiaramente riguarda gli spazi realizzati dopo il 1989, a prescindere dalla loro natura privata o pubblica.

Pertanto, oggi in Italia esistono molti spazi che di fatto sono “inaccessibili” proprio perché costruiti precedentemente all’entrata in vigore delle medesime norme anti-barriere. In tali casi, peraltro, non sono previsti termini perentori per l’adeguamento ai requisiti richiesti agli edifici nuovi, né sanzioni.

Se uno studio medico è stato aperto prima della fine degli anni ottanta, non esiste alcun obbligo giuridico di adeguarlo e renderlo accessibile, salvo nel caso in cui si proceda alla ristrutturazione dell’intero edificio oppure nel caso in cui vi sia una modifica della destinazione d’uso (trasformazione di un’abitazione residenziale in studio professionale).

Insomma, anche la seconda normativa, pur avendo introdotto l’obbligo di eliminazione delle barriere in tutti gli edifici, potrebbe non essere sufficiente a garantire l’accessibilità di tutti gli studi.

Ecco allora che è determinante e fondamentale la TERZA NORMATIVA, la cosiddetta <<normativa antidiscriminatoria>>.

IL DIVIETO DI DISCRIMINARE LE PERSONE CON DISABILITÀ PUÒ INFATTI COSTITUIRE OGGI LA CHIAVE GIURIDICA PER RITENERE ILLEGITTIMO QUALSIASI OSTACOLO CHE IMPEDISCA A CHI HA DIFFICOLTÀ MOTORIE DI ACCEDERE A QUALSIASI SPAZIO PRIVATO APERTO AL PUBBLICO, COME AD ESEMPIO UNO STUDIO MEDICO (DI MEDICINA GENERALE O SPECIALISTICO).

Questo significa che anche uno studio medico attivo da diversi anni e situato in un edificio al di fuori del campo di applicazione della normativa anti-barriere deve procedere all’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti per evitare di commettere una discriminazione vietata dalla legge 67/2006.

Questa interpretazione del quadro normativo esistente è stata avallata anche da una sentenza del giudice amministrativo che si è pronunciato in un caso riguardante uno studio medico di base. Si tratta della sentenza del Tar Sicilia (sede di Palermo) 5 agosto 2010 n. 9199che interviene in modo chiaro in merito all’annosa questione dell’accessibilità degli studi dei medici di famiglia e, per analogia,dei pediatri di libera scelta.

Ecco i punti salienti della sentenza:

  • il Tar ha sancito come gli studi medici di medicina generale, <<poiché destinati allo svolgimento di un servizio pubblico>>, vanno considerati, per ciò stesso, locali (quantunque privati) <<aperti al pubblico>> e sottoposti dunque all’obbligo di eliminazione delle barriere architettoniche secondo quanto stabilito dalla legge, in conformità ai principi di cui alla richiamata legge n. 67 del 2006“;
  • inoltre il citato Accordo Nazionale affida alle Aziende Sanitarie Locali la verifica dell’idoneità degli studi medici rispetto ai requisiti previsti dall’Accordo stesso. E tuttavia, secondo il TAR di Palermo, ciò non esime in alcun modo il Comune dai controlli in relazione al rispetto delle normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Dal momento poi che <<l’Azienda Sanitaria Territoriale non è titolare di competenza alcuna in materia di barriere architettoniche>>, se ne deduce che i suoi interventi di controllo sugli studi medici possono avere efficacia solo rispetto agli aspetti igienico-sanitari. Tocca invece agli Uffici Comunali procedere a una <<concreta, sostanziale e dettagliata verifica>> in materia di accessibilità;
  • c’è poi una questione di principio che ha a che fare con un <<rigoroso criterio di competenza nel rapporto tra le fonti normative>>. Infatti, gli accordi collettivi del tipo di quello stipulato tra il Ministero della Salute e le organizzazioni dei medici non sono idonei a regolare materie come quella in discussione, che <<attengono unicamente alla sfera legislativa e, in residua parte, a quella regolamentare locale>>. In altre parole, le leggi vengono prima degli accordi e nessuna delle normative in vigore contiene disposizioni che possano fare ipotizzare <<una disapplicazione della disciplina legislativa in tema di requisiti strutturali degli studi medici>>.

A questo punto si spera che questo importante precedente giurisprudenziale possa costituire una efficace strumento deterrente per evitare che vengano autorizzate nuove aperture di studi medici inaccessibili.

4. CONCLUSIONI

Riferendomi al primo fatto esposto, certamente non spetta a me valutare o giudicare l’operato e le responsabilità del medico specialista che – di fatto – SI È RIFIUTATO DI ESEGUIRE LA VISITA A DOMICILIO A MIA MADRE nonostante la prenotazione fosse già stata registrata […] e nonostante la ricetta del medico curante riportava come prescrizione <<VISITA GENERALE OTORINOLARINGOIATRICA PRIMO ACCESSO – Prelievo a domicilio…PAZIENTE NON AMBULABILE…>>.

Non spetta certamente a me valutare le carenze della struttura sanitaria o di indagare da quanto tempo l’ascensore non funziona.

Così come non spetta a me valutare il comportamento poco professionale dell’infermiera e il fatto che essa non usasse alcun mezzo identificativo (“cartellini, o targhe, ecc.) come imposto dalla Circolare N. 3/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha come finalità quella di perseguire l’obiettivo di attuare la trasparenza nell’organizzazione e nell’attività delle pubbliche amministrazioni e di rendere conoscibile e trasparente l’organizzazione e l’azione amministrativa e di agevolare i rapporti con l’utenza.

Riferendomi al secondo fatto esposto, certamente non spetta a me valutare se gli studi dei medici di base o gli studi medici privati hanno l’obbligo di abbattere le barriere architettoniche e se i locali siano accessibili, visitabili e quindi agibili per la destinazione d’uso di locale aperto al pubblico.

Penso, invece, che tutte queste attività siano di Vostra competenza e quindi spetta a Voi fare le giuste valutazioni e prendere i più appropriati provvedimenti, se lo riterrete opportuno.

Pertanto, rivolgendomi al Sindaco e, soprattutto, ai Direttori dell’ASP, ciascuno per le proprie competenze,

CHIEDO

innanzitutto

  • di attivarVi velocemente per mettere in funzione l’ascensore non solo per soddisfare la richiesta della visita per mia madre ma – soprattutto – perché la maggior parte degli ambulatori specialistici del Presidio di Barrafranca sono posti al primo piano e i maggiori utenti del Poliambulatorio sono persone anziane perdipiù anche malate o, come si dice oggi, “persone fragili”.

e poi

  • i pazienti non ambulabili possono ricevere visite otorinolaringoiatriche a domicilio?
  • perché gli altri specialisti eseguono le visite a domicilio con la massima tranquillità e gli otorinolaringoiatri no?
  • è forse perché il medico otorinolaringoiatra non percepisce alcuna indennità aggiuntiva?

Inoltre colgo l’occasione per invitare il Sindaco – poiché siamo in tema di barriere architettoniche – di adoperarsi affinché renda, finalmente, funzionante l’ascensore dell’edificio dell’ex nuova Pretura di Viale Signore Ritrovato (mai messo in esercizio fin dalla sua nascita e nessuno sa il perché) che è praticamente, da sempre, interdetto alle persone con capacità motoria ridotta o impedita. Ed anche questa è un’altra discriminazione vietata dalla legge 67/2006.

Gli ascensori non sono elementi di arredo (come sono sempre stati considerati a Barrafranca quelli all’interno degli edifici pubblici, visto che non hanno mai funzionato), ma elementi di comunicazione verticale che servono a trasportare persone, anche su sedie a rotelle, da un piano all’altro di un edificio.

L’edificio dell’ex nuova Pretura ospita al piano terra gli uffici del Comando di Polizia Municipale, al piano primo gli uffici del Giudice di Pace e al secondo piano l’Ufficio Tributi. Tutti uffici che accolgono molta utenza, specialmente l’ufficio tributi che, posto all’ultimo piano, reca enormi sofferenze specie agli utenti più anziani.

Egregi Signori, spero vivamente che accogliate con urgenza e in maniera fattiva le mie segnalazioni affinché si possa mettere fine a queste gravi e incresciose situazioni che investono tutta la città di Barrafranca.

La Vostra risposta equivale ad erogazione di un servizio di informazione utile e concreto a tutti cittadini.

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P.S.

Con questo lungo e “pallosissimo” scritto ho provato a dire la mia – chiaramente in maniera largamente abbozzata e insufficiente – sul tema delle barriere architettoniche di stretta attualità sebbene di relativo interesse da parte di chi è deputato ad occuparsene.

Spero solo che queste mie parole saranno oggetto di futura riflessione. Ma, francamente, ci credo poco.

Comunque grazie a chi dei destinatari abbia avuto la pazienza di leggere questo testo torrenziale e spero sufficientemente lucido… purtroppo non sono riuscito a contenere il numero delle pagine perché il tema esposto riguarda una problematica sociale e quindi merita di essere trattato in maniera esaustiva ed esauriente. Non mi cestinate per favore, grazie.

Inoltre per informare i cittadini Barresi di questa grave e incresciosa situazione, e per renderli un tantino più edotti su questi temi dei <<diritti sulla salute>> e delle <<barriere architettoniche>>, penso che pubblicherò questa lettera sul sito internet di Radio Luce, l’emittente locale, per darne ampia diffusione. PERCHÉ:

<<I MEDICI SONO SEMPRE NECESSARI ALLA SOCIETÀ POICHÉ SI OCCUPANO DELLA SALUTE DI TUTTI I CITTADINI. ED ECCO CHE ALLORA ESSERE CONSAPEVOLI DEI PROPRI DIRITTI AIUTA A TUTELARE ANCORA DI PIÙ LA NOSTRA SALUTE, RICONOSCENDO ANCHE LE SITUAZIONI IN CUI SI PUO’ PRETENDERE GIUSTIZIA>>.

Vi ringrazio per la Vostra cortese attenzione e Vi saluto cordialmente. Buon lavoro!

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Per completezza d’informazione il cittadino autore della lettera informa i lettori che – a oggi – l’ascensore è ancora guasto e che non ha ricevuto nessun riscontro, nessun feedback da parte di nessuno dei destinatari.

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