Barrafranca. Chiusura totale del traffico nel centro abitato, Lunedì di Pasquetta

Barrafranca. Chiusura totale del traffico nel centro abitato, Lunedì di Pasquetta

- in Barrafranca

Barrafranca. Arriva la misura “forte” del sindaco Fabio Accardi per il lunedì di Pasquetta, arriva ilblocco totale del traffico all’interno della cittadina barrese, “in questo modo daremo alle forze dell’ordine la possibilità di controllare meglio il territorio, ma non solo per questo ma per evitare qualsiasi tipo di movimento all’interno del centro abitato” così il sindaco Accardi “questa ordinanza serve a dare continuità a quanto realizzato fino ad adesso e i risultati li abbiamo avuti, Barrafranca si sta comportando molto bene, pazienza per quest’anno la pasquetta la facciamo a asa”. Naturalmente ci si potrà muovere percomprovate necessità, motivi di salute e lavorative, ricordiamo che restano valide le precedenti ordinanza e, per rimanere in argomento traffico, la chiusura dalle 20 alle 6.00 di ogni giorno.

Di seguito il testo dell’ordinanza.

ORDINANZA N. 12 DEL 08 aprile 2020

OGGETTO: MISURE CONTINGIBILI E URGENTI CONNESSE AL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS COVID-19 – RESTRIZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE PER L’INTERA GIORNATA DEL 13 APRILE 2020

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con la Legge 5 marzo 2020 n. 19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull’intero territorio nazionale”, nonché l’ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia, con l’incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il “divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza per mesi sei e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus;

Visto il decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19 e, in particolare, l’articolo 1 comma 1, secondo cui “Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni …;

Visto il comma 2 del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19 il quale prevede che “Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

  1. a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 14 del 3 aprile 2020 con la quale, all’art. 5 è stata disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;

Richiamata la Circolare del Dipartimento Regionale di Protezione Civile n. 4 del 6 aprile 2020, con la quale è stato chiarito che in tali giornate i relativi servizi di consegna a domicilio debbano essere parimenti sospesi, con eccezione della consegna di farmaci e di materiale editoriale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia sul territorio nazionale, regionale e provinciale;

Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 che così dispone: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

Atteso che si vuole prevenire ogni possibilità di contagio derivante da possibili assembramenti di persone nel giorno di lunedì 13 aprile 2020, tradizionalmente trascorso in compagnia e all’aperto;

Ritenuto necessario, al fine di limitare gli spostamenti dei cittadini, anche provenienti da paesi limitrofi, dover disporre limitazioni del traffico veicolare;

ORDINA

  1. La chiusura del traffico all’interno del centro abitato di Barrafranca, per l’intera giornata di lunedì 13 aprile 2020, eccetto per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute:
  2. Resta ferma la validità delle precedenti ordinanze, ed in particolare di quella che dispone la chiusura del traffico all’interno del centro abitato di Barrafranca, tutti i giorni dalle ore 20,00 alle ore 6,00, eccetto per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro presso la propria abitazione.

La presente ordinanza è pubblicata sulla home page e all’Albo pretorio nel sito istituzionale del Comune di Barrafranca.

Il presente provvedimento è inviato, per opportuna conoscenza, alla Prefettura/UTG di Enna, alla Protezione Civile Regionale, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Barrafranca, al Commissariato di P.S. di Piazza Armerina, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, al Comando Polizia Municipale di Barrafranca, al Responsabile del Settore II .

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania (Legge 6 dicembre 1971, n, 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

IL SINDACO

Prof. Fabio Accardi

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