Associazione provinciale Fand: “Sì all’ accompagnamento anche se l’inabile è in grado di camminare”

Associazione provinciale Fand: “Sì all’ accompagnamento anche se l’inabile è in grado di camminare”

- in Enna

Grande soddisfazione del Presidente della FAND Giuseppe Regalbuto per questo risultato che restituisce dignità a tutte quelle persone che finora si sono viste negate il diritto sacrosanto di ricevere un aiuto per il normale svolgimento delle attività della propria vita quotidiana.
Anche in caso di disabilità in cui è possibile la deambulazione, per l’indennità è sufficiente che l’invalido non riesca a compiere gli atti della vita quotidiana, anche se solo per malattie di carattere psichico.
L’indennità di accompagnamento spetta anche se l’inabile è in grado di deambulare da solo: infatti, ai fini dell’ottenimento della prestazione assistenziale dell’Inps è sufficiente che l’interessato non riesca a compiere gli atti della vita quotidiana, e ciò vale sia a causa di infermità di carattere fisico che psichico.
Una delle Provincie con il più alto tasso di invalidi che non hanno avuto il riconoscimento dell’accompagnamento è la Provincia di Enna, la nostra provincia è ultima anche in fatto di assunzione dei disabili e tra le prime come disservizi per le persone con disabilità.
Un chiarimento assai importante continua Regalbuto è quello enunciato qualche settimana fa dalla Corte di Cassazione che si scontra con le prassi, spesso assai restrittive, degli uffici amministrativi locali ed anche con l’interpretazione di alcuni Tribunali di primo e secondo grado. Ma ora, la spiegazione della Corte mette definitivamente luce su un argomento rimasto spesso controverso.
Secondo la Suprema Corte, l’indennità di accompagnamento è una prestazione del tutto peculiare in cui l’intervento assistenziale non è indirizzato al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità, ma è rivolto principalmente a sostenerne il nucleo familiare, per incoraggiarlo a farsene carico, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale.
Così, per esempio, l’inabile al lavoro, anche se in grado di camminare, ha comunque diritto all’accompagnamento se necessita di essere accompagnato per qualsiasi acquisto nei negozi, di avere preparati e serviti i cibi, oltre che di aiuto per ogni operazione di governo della casa. Insomma il quadro del malato deve essere del tutto compromesso e deve risultare dalla visita medica.
Il Presidente Regalbuto conclude che va poi ribadito che il diritto all’indennità in questione spetta sia nel caso in cui il bisogno dell’aiuto di un terzo si manifesti per incapacità di ordine fisico, sia per malattie di carattere psichico. Così, il malato di mente può aver diritto all’indennità di accompagnamento anche se in grado di deambulare, ma non di compiere gli atti della vita quotidiana.

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