Approvato il regolamento in consiglio comunale sullo Spazio Verde

Approvato il regolamento in consiglio comunale sullo Spazio Verde

- in Barrafranca, Politica

Il Consiglio Comunale lo scorso 2 febbraio ha approvato il regolamento per adottare uno spazio Verde. Un regolamento proposto dal gruppo consiliare “CondividiAmo” e condiviso da tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale. Con questo strumento l’amministrazione potrà scegliere le aree che i cittadini, le associazioni, i commercianti e gli enti religiosi potranno curare dopo averne fatto richiesta. Di seguito il regolamento approvato.

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO
ARTICOLO 1- FINALITÀ
1. L’amministrazione comunale nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di Bene Comune da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (climatico – ecologiche, urbanistiche, sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento intende regolamentare l’affidamento di aree e spazi verdi di proprietà pubblica da parte di cittadini, condomini, imprese, associazioni, istituzioni scolastiche, circoli terza età ed altri soggetti privati o pubblici che vi abbiano interesse, come meglio indicati all’art. 4 (soggetti affidatari), al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal comune e/o riqualificare a verde nuove aree con relativa manutenzione, secondo le destinazioni urbanistiche vigenti.
2. L’area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. L’amministrazione comunale si avvarrà per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del regolamento dei propri organi tecnici ed amministrativi.
ARTICOLO 2 – OGGETTO E DISCIPLINA
1. L’affidamento delle aree verdi prevede l’assegnazione ai soggetti individuati all’art. 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto delle normativa vigente.
2. L’affidamento avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata “Convenzione di affidamento” con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 7.
3. L’area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
4. E’ vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente
regolamento ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.
5. L’Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento.
6. L’affidamento dell’area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell’uso dell’area da parte del pubblico ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.
ARTICOLO 3 -AREE AMMESSE
1. Ai fini dell’affidamento per spazi a verde pubblico si intendono le aree di proprietà comunale destinate a verde:
– Aiuole;
– Giardini;
– Fioriere e aiuole mobili destinate all’arredo urbano, rotatorie e spartitraffico;
– Aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici;
– Altri spazi a verde.
– Fioriere ed aiuole mobili donate dai privati o enti pubblici secondo le prescrizioni dettate
dall’amministrazione comunale.
2. L’elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l’affidamento in termini di sola manutenzione e quelle da riqualificare sarà pubblicato unitamente al presente regolamento sul portale del comune e sarà reso pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio e nel sito istituzionale dell’Ente.
3. Gli elenchi di cui al precedente comma 1 non sono tassativi, pertanto il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde rientranti tra le tipologie indicate al comma 1 ma non comprese nei suddetti elenchi, di proprietà del comune.
ARTICOLO 4 -SOGGETTI AMMESSI
1. Le aree e gli spazi indicati all’articolo precedente possono essere affidati a:
a. cittadini e residenti, come singoli ovvero costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini);
b. organizzazioni di volontariato;
c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
d. soggetti giuridici ed operatori commerciali;
e. istituzioni ed enti pubblici.
f. parrocchie ed enti religiosi;
2. I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l’affidamento, devono indicare un proprio referente.
ARTICOLO 5 -INTERVENTI AMMESSI
Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:
1. la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici e rifiuti solidi urbani nelle apposite aree; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant’altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell’area verde.
2. la riqualificazione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell’area con la piantagione di piante, fiori, alberi, arbusti, siepi e semina prati ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo parere positivo dell’amministrazione comunale.
ARTICOLO 6 –RICHIESTA DI AFFIDAMENTO
1. La richiesta di affidamento deve essere presentata presso il Protocollo Generale del Comune, indirizzata al Sindaco.
2. Per richieste di intervento ordinario (art. 5 comma 1), l’ufficio competente, predispone la
convenzione e procede alla sottoscrizione della stessa, con l’affidatario, tenuto conto dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità del progetto, rispondenza alle finalità del regolamento.
3. In caso di interventi di carattere straordinario (art. 5 comma 2) o insistenti su aree di particolare interesse (valutazione rimessa all’amministrazione comunale), la richiesta di affidamento corredata dalla necessaria documentazione, come di seguito descritta, viene esaminata dalla Giunta Comunale, che acquisito il parere dell’ufficio competente e valutata la richiesta, delibera l’assegnazione in affidamento dell’area verde dando nel contempo mandato allo stesso ufficio per la stipula della convenzione.
4. L’affidamento si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto affidatario e il comune.
5. La proposta di affidamento deve essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell’intervento e precisamente:
a) se gli interventi sull’area prevedono la sola manutenzione ordinaria (art. 5 n. 1) la proposta di affidamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:
I. rilievo fotografico dell’area oggetto di intervento;
II. piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;
b) se gli interventi sull’area prevedono la riqualificazione e manutenzione (art. 5 n. 2) la proposta di affidamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:
I. descrizione dello stato dell’area completo dell’arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa documentazione fotografica;
II. relazione descrittiva e tavole di progetto dell’intervento di riqualificazione dell’area verde redatto dal soggetto affidatario, con il dettaglio degli interventi previsti, la specifica delle piante da mettere a dimora con riferimento alle specie botaniche da piantumare.
6. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.
7. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell’arredo urbano comunale, sotto l’aspetto floristico, tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che
l’amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
8. Il progetto di sistemazione dell’area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l’interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale;
9. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell’area.
10. Sarà richiesta una delibera del consiglio comunale nel caso in cui il progetto, lo richieda per legge nazionale o regionale.

ARTICOLO 7 -ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI
AFFIDATARI
1. I soggetti affidatari prendono in consegna l’area e/o lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell’apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di affidamento, deve essere sottoposta all’attenzione dell’amministrazione comunale ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
3. L’area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
4. Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria dell’area verde e la pulizia delle superfici delle aiuole.
5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l’uso dell’area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L’area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
6. Il Comune, a mezzo dell’ufficio competente e della Polizia Municipale, effettua sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione
delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l’esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 9 comma 3.
7. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all’esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati all’ufficio competente onde consentire l’adozione dei necessari interventi.
8. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento se si rendesse necessario.
9. Il soggetto affidatario deve farsi carico dell’assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui all’art.5 o dalla cattiva manutenzione degli spazi affidati. Il soggetto affidatario deve, inoltre, farsi carico di ogni responsabilità civile e penale, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall’art. 5.
10. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.
11. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura
dell’adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine della convenzione, devono essere rimosse.
12. E’ consentita l’utilizzazione delle bocchette idriche laddove esistenti; detta utilizzazione è autorizzata esclusivamente per le necessità derivanti dall’atto di Convenzione sottoscritto.
13. L’affidatario, qualora ne faccia richiesta, può apporre a sua cura e spese un cartello indicante il logo del Comune di Barrafranca e la dicitura “questa/o aiuola/spazio verde è curata/o da” seguita dalla denominazione del soggetto affidatario. E’ fatto espresso divieto per l’affidatario di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale. Il cartello indicante i dati dell’affidatario, dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:
-dimensione massima del cartello cm 70 (orizzontale) x 50 (verticale);
-altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di calpestio interno all’area verde/suolo;
-numero massimo 1 cartello per ogni 500 mq. di area affidata.
-il cartello dalle dimensioni sopra specificate non potrà essere illuminato al neon o con qualsivoglia altro mezzo di illuminazione.
– il cartello non può avere colori tale da confondere la segnaletica stradale, eventualmente, ivi posizionata.
La richiesta di apposizione del cartello potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta di affidamento.
Per tutti gli affidamenti è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro ad eccezione di quelli
eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.
ARTICOLO 8 -PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
1. La partecipazione dell’amministrazione comunale è limitata essenzialmente alla messa a disposizione di aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati.
2. Rimane a carico dell’amministrazione comunale, la responsabilità, per danni a cose e persone e nei confronti di terzi, derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell’area.
3. E’ esclusa l’erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le
prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.
4. L’amministrazione comunale, nel favorire l’interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell’ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

ARTICOLO 9- DURATA E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE DI
AFFIDAMENTO
1. La durata della convenzione per l’affidamento delle aree verdi pubbliche non può superare tre anni, decorrenti dall’atto di sottoscrizione, si rinnova per ulteriori successivi tre anni se non viene inoltrata disdetta nei tre mesi precedenti alla naturale scadenza della stessa. La Convenzione può essere, altresì rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Sindaco, almeno 90 giorni prima della scadenza e rilasciata, previo parere degli stessi Uffici, attraverso comunicazione scritta al soggetto affidatario.
2. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell’area data in affidamento.
3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente regolamento, il mancato rispetto delle conseguenti richieste dell’amministrazione comunale (come da art. 7 n. 7), nonché il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in Convenzione, comporta l’immediata decadenza della convenzione stessa, ed il ripristino dello stato dei luoghi, qualora fosse necessario, è a spese del soggetto affidatario.
La valutazione circa la necessità del ripristino dello stato dei luoghi è demandata agli uffici comunali competenti.
4. Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Sindaco ,con un anticipo di almeno 30 giorni.
5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata. La risistemazione dell’area sarà a carico degli Enti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi.
ARTICOLO 10 -RESPONSABILITÀ
Fatto salvo quanto disposto all’art. 8 comma 2, il soggetto affidatario, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall’esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.
ARTICOLO 11 – CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE
1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall’esecuzione della Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Enna.

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